Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 07/07/2017 n. 4638 - Comm. Trib. Prov. Milano

Accertamento - Distrubuzione dividendi a società non residente - Applicazione della "Direttiva Madre-Figlia" - Esenzione da ritenuta - Elusione - Onere della prova in capo all'Amministrazione finanziaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione dell'art. 27-bis, comma 5, del d.P.R. 600/1973 ai dividendi distribuiti a una società controllante residente in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'Amministrazione finanziaria sosteneva, o avrebbe dovuto dimostrare, che la società UE fosse una mera struttura interposta, utilizzata da un soggetto non residente nell'UE esclusivamente per ottenere l'esenzione dalla ritenuta prevista dalla Direttiva Madre-Figlia. Il punto centrale è la ripartizione dell'onere della prova circa l'esistenza di un disegno elusivo.

La decisione

La decisione afferma che l'onere di provare il disegno elusivo e la natura meramente interposta della società controllante residente nell'UE grava sull'Amministrazione finanziaria. In assenza di tale prova, non è sufficiente negare l'esenzione dalla ritenuta sulla base della sola interposizione presunta o della provenienza indiretta dei dividendi. Pertanto, l'esenzione prevista dalla Direttiva Madre-Figlia deve essere riconosciuta quando non siano adeguatamente dimostrati l'abuso o l'elusione.

Norme richiamate

  • Art. 27-bis, comma 5, d.P.R. 600/1973

    La disposizione antielusiva consente di contrastare l'utilizzo abusivo dell'esenzione da ritenuta sui dividendi infragruppo, ma la sua applicazione richiede la prova, a carico dell'Amministrazione finanziaria, dell'esistenza di una struttura interposta e di un disegno elusivo.

  • Direttiva Madre-Figlia

    La direttiva prevede, al ricorrere dei requisiti, l'esenzione dalle ritenute sui dividendi distribuiti da una società di uno Stato membro alla società controllante residente in un altro Stato membro. Il beneficio non può essere negato senza una prova concreta dell'abuso o dell'elusione.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione finanziaria contesta l'esenzione da ritenuta prevista dalla Direttiva Madre-Figlia, deve dimostrare concretamente che la società beneficiaria sia una mera interposta e che l'operazione persegua esclusivamente un vantaggio fiscale indebito.
  • La sola residenza della società controllante in uno Stato UE, la sua appartenenza a un gruppo internazionale o la provenienza ultima dei soci da Stati extra-UE non provano automaticamente l'elusione.
  • Il contribuente deve comunque documentare l'esistenza della società, la sua effettiva operatività e il possesso dei requisiti previsti dalla normativa; tuttavia, la prova specifica del disegno elusivo resta a carico dell'Amministrazione.
  • In situazioni analoghe, il diniego dell'esenzione deve essere motivato con elementi oggettivi e verificabili relativi all'assenza di sostanza economica o alla natura artificiosa della struttura, non con presunzioni generiche.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.