Sentenza n. 283/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l’annullamento e per la correzione - del risultato delle operazioni per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria, svoltesi nei giorni 5 e 6 ottobre 2025, con assegnazione alla lista “Occhiuto Presidente”, circoscrizione nord, dei seggi spettanti ed attribuibili in numero di tre e non già di due, per come indicato nel verbale modello 283 AR, allegato n. 8; - del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale centrale regionale presso la Corte di Appello di Catanzaro del 27.10.2025 e dei relativi allegati, in particolare, nella parte in cui ha dichiarato che la lista “Noi Moderati” ha riportato la percentuale di voti validi del 4,5%; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, anche allo stato non conosciuti, tra i quali, senza pretesa di completezza e per quanto di interesse, i verbali degli uffici circoscrizionali e gli atti di proclamazione degli eletti al consiglio Regionale della Calabria; nonché per l'accertamento e la dichiarazione che nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Calabria e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale la lista “Noi Moderati” non ha superato la soglia del 4%.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: risultato delle elezioni regionali calabresi del 5 e 6 ottobre 2025 e verbale dell'Ufficio Centrale Regionale del 27 ottobre 2025, nella parte relativa al superamento della soglia del 4% da parte della lista "Noi Moderati" e all'assegnazione alla stessa di due seggi
Esito
Favorevole al resistente (stazione elettorale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti di proclamazione degli eletti, la correzione del risultato elettorale, l'esclusione della lista "Noi Moderati" dal riparto dei seggi e l'assegnazione di un ulteriore seggio alla lista "Occhiuto Presidente", con conseguente propria elezione. Ha sostenuto che, ai fini del calcolo della soglia di sbarramento del 4% prevista dall'art. 1, comma 3, L.R. Calabria n. 1/2005, dovessero essere computati tutti i voti validi espressi nella competizione, compresi quelli attribuiti ai soli candidati alla Presidenza della Regione. Poiché la lista "Noi Moderati" aveva ottenuto 30.729 voti, essa avrebbe raggiunto il 4,05% considerando come base i soli voti delle liste circoscrizionali, pari a 758.710, ma soltanto il 3,87% considerando il totale di 792.723 voti, comprensivo dei voti ai soli candidati presidenti. Sono state dedotte la violazione degli artt. 3 e 48 Cost., dell'art. 1, comma 3, L.R. Calabria n. 1/2005 e dell'art. 15, comma 3, L. n. 108/1968. È stata inoltre sollevata una questione subordinata di legittimità costituzionale della disciplina regionale. I controinteressati hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per errata individuazione dell'atto impugnabile, mancata impugnazione degli atti relativi alla stampa dei modelli elettorali e mancato superamento della prova di resistenza, contestando anche il merito della pretesa.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. Ha ritenuto ammissibile l'impugnazione degli atti di proclamazione degli eletti, poiché l'art. 130, comma 1, c.p.a. prescrive l'impugnazione degli atti del procedimento elettorale unitamente all'atto conclusivo di proclamazione. Ha escluso inoltre che i decreti, i capitolati, le istruzioni e la circolare relativi ai modelli elettorali costituissero atti presupposti da impugnare necessariamente, trattandosi di atti materiali e organizzativi, mentre la controversia riguardava l'interpretazione della disciplina normativa sul calcolo della soglia. Ha ritenuto possibile prescindere dalla prova di resistenza, poiché il ricorso era infondato nel merito. Nel merito, il Collegio ha interpretato il combinato disposto dell'art. 15, comma 3, lett. a) e b), L. n. 108/1968 e dell'art. 1, comma 3, L.R. Calabria n. 1/2005 nel senso che i "voti validi" rilevanti per la soglia del 4% sono esclusivamente i voti delle liste circoscrizionali. Il quoziente elettorale e il riparto dei seggi sono infatti costruiti sulla cifra elettorale delle singole liste, senza computare i voti attribuiti ai soli candidati presidenti. Il TAR ha distinto la disciplina calabrese da quella pugliese, nella quale una diversa disposizione regionale imponeva di determinare il totale dei voti validi sommando le cifre elettorali dei candidati presidenti, e ha ritenuto non pertinente la giurisprudenza relativa alle elezioni comunali. La preferenza per il solo candidato presidente, pur esprimendo una scelta politica, rileva per l'elezione del Presidente e non deve necessariamente incidere sulla rappresentatività consiliare. La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata: la previsione della soglia e le relative modalità applicative rientrano nella discrezionalità del legislatore regionale, esercitata nel rispetto degli artt. 3 e 48 Cost. e dei principi fondamentali statali. Il ricorso è stato definitivamente rigettato, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 130, comma 1, c.p.a.
contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti
L'atto di proclamazione degli eletti è il provvedimento finale lesivo da impugnare unitamente agli atti del procedimento elettorale.
art. 1, comma 3, L.R. Calabria n. 1/2005
Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell'8 per cento, non abbia ottenuto, nell'intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi
La soglia del 4% deve essere calcolata assumendo come base i voti validi delle sole liste circoscrizionali, con esclusione dei voti attribuiti ai soli candidati alla Presidenza.
art. 15, comma 3, lett. a) e b), L. n. 108/1968
La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi [...] ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione; [...] procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista
Il quoziente elettorale circoscrizionale e il riparto dei seggi sono determinati sulla base delle cifre elettorali delle liste circoscrizionali, senza sommare i voti espressi soltanto per i candidati presidenti.
art. 2, comma 2, L.R. Calabria n. 1/2005
i consensi alle liste sono attribuiti anche al candidato a Presidente collegato ad esse
La legge regionale stabilisce espressamente quando i voti di lista producono effetti anche rispetto al candidato presidente collegato; tale previsione conferma che non è possibile estendere automaticamente i voti al solo presidente al riparto dei seggi consiliari.
art. 122, comma 1, Cost.
il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica
La disciplina elettorale regionale rientra nella competenza legislativa regionale concorrente, entro i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.
art. 4, lett. a), L. n. 165/2004
le Regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei limiti dei seguenti princìpi fondamentali: a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze
La legislazione regionale può configurare il sistema elettorale perseguendo la governabilità e la rappresentanza delle minoranze, nel rispetto dei principi fondamentali statali.
artt. 3 e 48 Cost.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto
La disciplina calabrese non viola i principi di eguaglianza e di personalità del voto, poiché tratta coerentemente il voto al solo presidente come voto rilevante per l'elezione presidenziale, ma non per il calcolo della rappresentatività delle liste consiliari.
art. 1 L. n. 165/2004
Individua i principi fondamentali statali concernenti il sistema di elezione regionale, nell'ambito dei quali opera la legislazione regionale.
Massime di principio
- Nelle elezioni regionali calabresi, ai fini della soglia di sbarramento del 4% prevista dall'art. 1, comma 3, L.R. Calabria n. 1/2005, i "voti validi" sono esclusivamente quelli ottenuti dalle liste circoscrizionali; devono essere esclusi i voti espressi soltanto in favore dei candidati alla Presidenza della Regione.
- Il combinato disposto dell'art. 15, comma 3, lett. a) e b), L. n. 108/1968 e dell'art. 1, comma 3, L.R. Calabria n. 1/2005 impone di determinare il quoziente elettorale circoscrizionale e il riparto dei seggi sulla base delle cifre elettorali delle singole liste, senza commistioni con le cifre elettorali dei candidati presidenti.
- La diversa disciplina elettorale prevista da un'altra Regione può giustificare un diverso computo dei voti ai soli candidati presidenti soltanto quando la normativa regionale applicabile contiene una specifica previsione in tal senso; la relativa interpretazione non è automaticamente trasferibile al sistema calabrese.
- La previsione legislativa di una soglia di sbarramento e la scelta dei voti da computare per la sua applicazione costituiscono espressione della discrezionalità del legislatore regionale, finalizzata a evitare la frammentazione della rappresentanza e a favorire la governabilità, sindacabile per manifesta irragionevolezza o discriminazione.
- Il voto espresso soltanto per il candidato presidente può essere rilevante per l'elezione presidenziale e, coerentemente, non essere computato nel calcolo della rappresentatività delle liste consiliari, senza violare di per sé gli artt. 3 e 48 Cost.
- Nel giudizio elettorale, l'atto di proclamazione degli eletti costituisce l'atto conclusivo lesivo da impugnare unitamente agli atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione dei comizi, ai sensi dell'art. 130, comma 1, c.p.a.
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