Ordinanza n. 3348/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento (per quanto riguarda il ricorso introduttivo): per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Gragnano su istanza revisione del prezzo di appalto del 22.11.2023; per l’accertamento della illegittimità del riscontro del Responsabile del Settore del Comune di Gragnano - c_e131 - RegProt – 0017055 - Uscita - 21/05/2024; (per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 20/9/2024): per nullità e illegittimità del provvedimento RegProt - 0024416 - comunicato in data 05.08.2024; (per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 2/11/2024): per l’accertamento della illegittimità della nota comunale c_e131 - RegProt - 0035546 - Uscita - 24/10/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio e successive note del Comune di Gragnano sull’istanza di revisione del prezzo di appalto
Esito
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso, integrato da motivi aggiunti, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Gragnano sull’istanza di revisione del prezzo di appalto presentata il 22 novembre 2023, nonché dell’illegittimità del riscontro comunale del 21 maggio 2024. Con i motivi aggiunti sono state contestate la nullità e l’illegittimità del provvedimento comunicato il 5 agosto 2024 e l’illegittimità della nota comunale del 24 ottobre 2024. Nel corso del giudizio è stata depositata la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore dichiarativa dell’apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dato atto dell’interruzione del processo, rilevando che l’apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente costituisce evento interruttivo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. e degli artt. 299 e seguenti c.p.c. L’interruzione opera dal momento del verificarsi dell’evento interruttivo oppure, qualora la parte sia costituita mediante procuratore, dalla data in cui quest’ultimo rende la relativa dichiarazione. L’ordinanza non decide nel merito le domande relative al silenzio e agli atti comunali.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
Dà atto dell'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 79, co. 2, cod. proc. amm.
L’apertura della liquidazione giudiziale della parte privata determina l’interruzione del processo; quando la parte è costituita a mezzo procuratore, l’interruzione decorre dalla dichiarazione resa dal procuratore dell’evento interruttivo.
artt. 299 e seguenti c.p.c.
Sono richiamati quali disposizioni applicabili alla disciplina dell’interruzione del processo.
Massime di principio
- L’apertura della liquidazione giudiziale di una parte privata costituita in giudizio determina l’interruzione del processo amministrativo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a., in collegamento con gli artt. 299 e seguenti c.p.c.
- Quando la parte interessata dall’evento interruttivo è costituita mediante procuratore, l’interruzione del processo decorre dalla data in cui il procuratore rende in giudizio la dichiarazione relativa all’evento, oltre che dal momento del suo verificarsi nei casi previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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