Cassazione Civile, Ordinanza n. 39680/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di avvisi di accertamento emessi per IRPEG, IRAP e IVA per l'anno 2003, per IRES per l'anno 2004 e per IRAP e IVA per l'anno 2005, fondati sulla contestazione della detrazione di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti connesse alla progettazione e realizzazione di un oleificio finanziato con agevolazioni ex L. n. 488/1992. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento degli avvisi, ritenendo non provata dall'Ufficio l'inesistenza delle operazioni e valorizzando documentazione fotografica e perizie di parte che mostravano l'effettiva realizzazione delle opere finanziate. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. per avere il giudice di merito erroneamente valorizzato in via presuntiva la realtà delle operazioni fatturate sulla base delle sole evidenze contabili; 2) violazione dell'art. 36 D.Lgs. n. 546/1992 per motivazione apparente della sentenza di appello, sostenendo che il giudice non avesse adeguatamente spiegato l'effettiva esistenza delle operazioni fatturate.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione apparente, osservando che la sentenza di appello conteneva una spiegazione idonea a consentire il controllo logico-giuridico della decisione e dunque superava il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost. Ha poi ritenuto infondato anche il motivo sull'onere della prova, richiamando i principi secondo cui, in tema di IVA e di costi d'impresa, l'Amministrazione deve provare l'inesistenza delle operazioni contestate, mentre il contribuente deve dimostrare la fonte legittima della detrazione e l'inerenza dei costi. Nel caso concreto, però, il giudice di merito aveva accertato che il finanziamento era stato riscosso e impiegato nella realizzazione delle opere progettate, e che le risultanze dei verbali di constatazione erano state superate da fotografie e perizie di parte, sicché non risultava assolto l'onere probatorio a sostegno della pretesa fiscale. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova: l'Ufficio deve provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria contestando l'inesistenza delle operazioni, mentre il contribuente deve dimostrare la legittimità della detrazione e dei costi.
art. 2729 c.c.
Richiamato in relazione all'uso delle presunzioni; la Corte ribadisce che, in materia di operazioni oggettivamente inesistenti, la prova dell'inesistenza non può fondarsi sulla sola regolarità formale della contabilità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale evocata per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma processuale evocata per dedurre il vizio di motivazione apparente.
art. 36 D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude che la motivazione della decisione impugnata fosse solo apparente.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso secondo il rito accelerato.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve superare il "minimo costituzionale"; una motivazione graficamente esistente ma incapace di consentire il controllo logico-giuridico sarebbe apparente.
art. 7 L. n. 212/2000
Richiamato per distinguere il requisito formale di motivazione dell'avviso di accertamento dalla prova dei fatti costitutivi della pretesa, che attiene al giudizio di merito.
L. 19 dicembre 1992 n. 488
Richiamata quale fonte del finanziamento pubblico per la realizzazione dell'oleificio, rilevante nel contesto fattuale dell'accertamento.
Massime di principio
- In tema di IVA e imposte dirette, quando l'Amministrazione contesta la detrazione o deduzione di costi riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti, incombe sull'Ufficio fornire la prova dell'inesistenza delle operazioni, anche mediante elementi indiziari, mentre il contribuente deve provare la fonte legittima del vantaggio fiscale e l'effettiva inerenza del costo.
- La sola regolarità formale della contabilità, delle fatture o dei pagamenti non è sufficiente a dimostrare la realtà dell'operazione, poiché tali dati sono facilmente falsificabili e possono essere utilizzati per simulare operazioni inesistenti.
- La motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur esistente nel testo, non consente il controllo sull'iter logico-giuridico seguito dal giudice; se invece espone in modo intellegibile le ragioni della decisione, il vizio non sussiste anche se la motivazione sia ritenuta giuridicamente discutibile.
- Nei giudizi tributari, occorre distinguere tra la validità formale della motivazione dell'avviso di accertamento e la prova in giudizio dei fatti posti a base della pretesa fiscale: la motivazione può essere sufficiente anche per relationem, mentre la dimostrazione della fondatezza dell'imposizione resta soggetta alle regole dell'istruzione probatoria.
- Quando il giudice di merito accerta, sulla base del complesso delle prove, che il progetto finanziato è stato effettivamente realizzato e che la documentazione dell'Ufficio è stata superata da elementi contrari, non è consentito in cassazione sovrapporre una diversa valutazione del merito se la motivazione impugnata è logicamente comprensibile.
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