Sentenza del 20/07/2018 n. 19355 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso riguardava una cartella di pagamento di Euro 17.641,08 relativa a ICI per gli anni 1995-1997 e TARSU per il 2002, oltre ad accessori e sanzioni. La contribuente contestava, tra l’altro, la motivazione apparente e inconferente della sentenza d’appello, l’omessa pronuncia su alcuni motivi di gravame, l’inesistenza o irregolarità della notifica della cartella ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e la mancata notifica degli avvisi di accertamento presupposti. Contestava inoltre la sottoscrizione non autografa del notificatore, l’assenza di elementi idonei a identificarlo, il mancato compimento di tutti gli adempimenti previsti per la notifica per irreperibilità relativa e una possibile duplicazione della pretesa TARSU.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure. Ha dichiarato nulla la sentenza della Commissione Tributaria Regionale perché caratterizzata da motivazione apparente, esposizione dei fatti difforme dal reale svolgimento del processo, mancata risposta a specifiche doglianze e uso di formule di stile non idonee a rendere comprensibile la ratio decidendi. La Corte ha precisato che, in caso di irreperibilità relativa, la notifica ex art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tutti gli adempimenti, compresa la raccomandata informativa e la sua effettiva ricezione; inoltre, l’omessa notifica di un atto presupposto, come l’avviso di accertamento, può comportare la nullità dell’atto consequenziale, cioè della cartella. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, per un nuovo esame della regolarità delle notifiche e delle altre questioni, oltre che per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4
La sentenza deve contenere la concisa esposizione dello svolgimento del processo
La sentenza tributaria deve esporre in modo comprensibile lo svolgimento del processo, le richieste delle parti e le ragioni della decisione. Un’esposizione errata o fuorviante e una motivazione solo apparente determinano la nullità della sentenza.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla quando manca una motivazione effettiva oppure quando la motivazione è meramente apparente, contraddittoria o composta da formule di stile non collegate alla controversia concreta.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e contestazioni ritualmente proposte. L’omessa decisione su uno specifico motivo di ricorso o di appello costituisce vizio della pronuncia.
Art. 140 c.p.c.
In caso di irreperibilità relativa, la notifica richiede il fallimento della notifica ordinaria e il compimento degli adempimenti prescritti, tra cui affissione dell’avviso, deposito presso la casa comunale e invio della raccomandata informativa, della quale deve essere provata anche la ricezione secondo i principi richiamati dalla Corte.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
Disciplina la notificazione della cartella di pagamento. La prova del perfezionamento della notifica deve consentire di collegare gli atti notificatori alla specifica cartella e alla relativa data.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3
La cartella può essere contestata anche per vizi derivanti dalla mancata notificazione degli atti presupposti, quando tali atti siano necessari per la formazione della pretesa tributaria.
D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 11 e 12
In materia di ICI, l’iscrizione a ruolo e la riscossione presuppongono il rispetto della procedura di accertamento e la rituale notificazione dell’avviso di accertamento.
Art. 156 c.p.c.
Il principio del raggiungimento dello scopo può sanare una notifica viziata ma non una notifica inesistente. La distinzione tra nullità e inesistenza deve essere verificata concretamente.
Massime di principio
- Una sentenza d’appello non può limitarsi a confermare la decisione precedente con formule generiche: deve esaminare concretamente i motivi di impugnazione e spiegare il percorso logico e giuridico seguito.
- Quando il contribuente contesta la notifica di una cartella per irreperibilità relativa, l’ente deve dimostrare il compimento di tutti gli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c.; la mera produzione parziale di documenti o la sola spedizione della raccomandata può non essere sufficiente.
- La proposizione del ricorso può sanare alcuni vizi di una notifica nulla, ma non sana automaticamente una notifica radicalmente inesistente.
- La cartella fondata su un avviso di accertamento deve essere preceduta dalla rituale notifica di tale atto presupposto. Se la notifica dell’avviso non è provata, la cartella può risultare viziata.
- Gli atti notificatori devono identificare con chiarezza l’atto cui si riferiscono, in particolare mediante il numero della cartella o altro elemento univoco; in mancanza, la prova della notifica può essere insufficiente.
- In sede di ricorso per cassazione, quando si denuncia un vizio processuale, la Corte può esaminare direttamente gli atti per verificare se il giudice di merito abbia travisato le domande, omesso di pronunciarsi o fondato la decisione su fatti mai dedotti.
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