Cassazione Penale, Sentenza n. 06185/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava principalmente la nullità dell'ordinanza cautelare di sospensione dall'esercizio dell'ufficio (dirigente del Comune di Fiumicino) per i reati di turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Il motivo ritenuto decisivo è che, dopo l'interrogatorio preventivo dell'indagato (7/07/2025), il pubblico ministero ha depositato un ulteriore atto di indagine (l'interrogatorio del coindagato Massimo Guelfi, depositato il 18/07/2025) e il giudice ha emesso l'ordinanza cautelare senza procedere a un nuovo interrogatorio preceduto dalla messa a disposizione di tutti gli atti posti a fondamento della richiesta cautelare, violando le garanzie previste dalle norme processuali e il diritto di difesa. Sono stati altresì proposti motivi relativi alla presunzione di innocenza, alla insufficiente concrezione del pericolo di reiterazione e alla contestazione del frazionamento artificioso, ma sono stati assorbiti dal riconoscimento della nullità.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza impugnata del Tribunale di Roma (17/10/2025) sia l'ordinanza originaria del GIP di Civitavecchia del 24/08/2025, disponendo la cessazione immediata degli effetti della misura interdittiva. La Corte ha ritenuto che la violazione dell'obbligo di preventiva ostensione degli atti e, conseguentemente, l'omessa ripetizione dell'interrogatorio dopo il deposito di nuovi elementi costituisce causa di nullità sancita dall'art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., e che la valutazione della decisività degli atti sopravvenuti non incide sulla sanzione della nullità.
Norme richiamate
art. 289 cod. proc. pen., comma 2
Prevede l'interrogatorio preventivo per l'applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio nei procedimenti per reati contro la pubblica amministrazione; richiamato come regola sulla necessità dell'interrogatorio preliminare.
art. 291 cod. proc. pen., comma 1-quater
Estende il principio dell'interrogatorio preventivo di garanzia come regola generale per tutte le misure cautelari personali (riforma 'Nordio'), con rinvio alle modalità di cui all'art. 289, comma 2; implica che, ove sopravvengano ulteriori atti prima della decisione, è necessario un nuovo interrogatorio.
art. 291 cod. proc. pen., comma 1-octies
Regola il contenuto dell'invito a rendere interrogatorio e l'obbligo di avvisare la persona indagata del deposito in cancelleria della richiesta cautelare e degli atti presentati, nonché la facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tali atti; la violazione incide sulla validità dell'interrogatorio.
art. 292 cod. proc. pen., comma 3-bis
« L'ordinanza è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1- quater, nonché quando l'interrogatorio è nullo per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-septies e 1-octies del medesimo articolo »
La norma stabilisce espressamente la nullità dell'ordinanza cautelare quando l'interrogatorio preventivo è omesso o viziato per mancata osservanza delle regole di avviso e ostensione degli atti; la Corte ha applicato questa nullità indipendentemente dalla valutazione della rilevanza probatoria degli atti sopravvenuti.
legge 9 agosto 2024, n. 114 (c.d. riforma 'Nordio')
Ha modificato la disciplina cautelare estendendo l'obbligo dell'interrogatorio preventivo e introducendo esplicitamente la causa di nullità (art. 292, comma 3-bis), uniformando la tutela del contraddittorio per le misure cautelari personali.
art. 294 cod. proc. pen., comma 3
Richiamato per la funzione dell'interrogatorio nel consentire al giudice di verificare i gravi indizi e la permanenza delle esigenze cautelari; conferma la duplice finalità dell'interrogatorio (accertamento probatorio e tutela delle garanzie difensive).
art. 64 e art. 65 cod. proc. pen.
Norme indicate come modalità di svolgimento dell'interrogatorio (avviso, possibilità di difesa, ecc.), richiamate per precisare le garanzie procedurali che devono accompagnare l'interrogatorio preventivo.
Massime di principio
- Se, dopo l'interrogatorio preventivo dell'indagato e prima della decisione del giudice sulla misura cautelare, il pubblico ministero deposita nuovi atti a corredo della richiesta, il giudice deve disporre un nuovo interrogatorio dell'indagato preceduto dall'ostensione e dalla possibilità di copia di tutti gli atti; l'omissione determina la nullità dell'ordinanza.
- La nullità prevista dall'art. 292, comma 3-bis, è automatica e non viene esclusa dalla valutazione postuma della rilevanza probatoria degli atti sopravvenuti: la tutela del contraddittorio e l'accesso agli atti prevalgono.
- Dalla riforma del 2024 (c.d. 'Nordio') la regola dell'interrogatorio preventivo e la relativa sanzione della nullità si applicano in via generale a tutte le misure cautelari personali, non solo alle misure interdittive.
- La difesa deve esigere tempestivamente l'ostensione degli atti e, se sopravvengono nuove emergenze, chiedere la ripetizione dell'interrogatorio; l'eccezione di nullità va proposta nella prima occasione utile (es. riesame) per non essere preclusa.
- Il pubblico ministero conserva la facoltà di selezionare il materiale probatorio da depositare, ma se decide di depositare nuovi elementi prima della decisione deve comportarsi in modo da non ledere il diritto di difesa (consentendo l'accesso e la ripetizione dell'interrogatorio).
- In presenza di una nullità formale di questa natura la conseguenza pratica è l'annullamento senza rinvio e la cessazione immediata degli effetti della misura cautelare già eseguita.
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