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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27687/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'avv. Bevilacqua chiedeva di partecipare alla distribuzione del ricavato di una procedura esecutiva immobiliare per un credito professionale dichiarato tramite un atto di riconoscimento di debito sottoscritto dalle ex socie della società estinta Le Castrette. Sosteneva che tale riconoscimento lo legittimava ad intervenire come creditore privilegiato (con riferimento agli articoli relativi al privilegio dei crediti professionali e al privilegio generale sui mobili) e che, pur intervenendo dopo alcuni atti esecutivi, avrebbe dovuto essere trattato come chirografario tempestivo. Contestava altresì la decisione sul riparto e la liquidazione delle spese, invocando l'art. 100 c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'atto di riconoscimento sottoscritto dalle ex socie non costituisce titolo esecutivo nei confronti della società estinta e che il ricorrente non ha fornito prova certa e liquida del credito né della sua collocazione nel bilancio finale di liquidazione. Ha escluso l'applicabilità del privilegio generale sui mobili e del privilegio per i crediti professionali (art. 2751-bis n.2 c.c.) per carenza dei presupposti temporali (prestazioni oltre due anni) e per l'assenza della preventiva, infruttuosa escussione del patrimonio mobiliare. Ha altresì ritenuto corretta la liquidazione delle spese in favore di tutti i creditori costituiti e ha disposto l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    Riferimento alla disciplina della responsabilità dei soci; la Corte ha ritenuto che un riconoscimento di debito da parte delle socie non possa vincolare la società già cancellata e che l'eventuale responsabilità dei soci vada valutata nei limiti previsti dalla disciplina successoria e liquidatoria.

  • art. 2776 c.c.

    Norma sul privilegio generale sui mobili e sulla collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili: la Corte ha richiamato l'onere del creditore di provare la preventiva e infruttuosa escussione sui beni mobili per poter beneficiare della collocazione preferenziale sul ricavato immobiliare.

  • art. 2916 n. 3 c.c.

    Principio secondo cui i crediti sorti dopo il pignoramento non godono di privilegio rispetto ai creditori anteriori; applicato per escludere vantaggi di precedenza al credito dichiarato successivamente.

  • art. 2751-bis n. 2 c.c.

    Privilegio per crediti di natura professionale (retribuzioni degli ultimi due anni): la Corte ha ritenuto che tale privilegio si applica solo per le prestazioni degli ultimi due anni e soltanto se il creditore ha esperito senza risultato l'esecuzione sui beni mobili.

  • art. 2945 c.c.

    La Corte ha richiamato il principio (con riferimento anche a Cass. U.U. n. 6070/2013) secondo cui il creditore sociale insoddisfatto di una società estinta può agire nei confronti dei soci solo nei limiti delle somme che i soci hanno effettivamente ricevuto in sede di liquidazione.

  • art. 100 c.p.c.

    Discussione sull'interesse ad agire e sulla condanna alle spese: la Corte ha ritenuto corretta la liquidazione delle spese a favore di tutti i creditori costituiti, considerato il loro interesse a che l'opposizione venisse rigettata poiché la pendenza del giudizio ne ritardava la soddisfazione.

  • art. 596 c.p.c. e art. 564 c.p.c.

    Richiamate per individuare i termini procedurali dell'intervento nella fase di vendita e di formazione del progetto di distribuzione; la Corte ha ritenuto che il tempo e le modalità dell'intervento non consentivano al ricorrente di beneficiare delle pretese prelazioni.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (c. 1-bis, 1-quater)

    Norme sul contributo unificato: la Corte ha imposto al ricorrente, soccombente, l'obbligo di versare l'importo aggiuntivo previsto per i ricorsi proposti dopo il 30/01/2013.

Massime di principio

  • Un riconoscimento di debito sottoscritto da ex soci di una società già cancellata non costituisce titolo esecutivo nei confronti della società estinta; il creditore deve dimostrare il nesso con il patrimonio risultante dal bilancio finale di liquidazione per agire contro i soci
  • I crediti dei professionisti godono del privilegio per le prestazioni degli ultimi due anni (art. 2751-bis n.2 c.c.), ma il beneficiario deve aver tentato e dimostrato l'infruttuosa escussione dei beni mobili prima di ottenere collocazione preferenziale sul ricavato immobiliare
  • Un credito sorto dopo il pignoramento non può vantare privilegi rispetto ai creditori anteriori (art. 2916 c.c.), salvo specifiche condizioni di prova e di esecuzione preventiva
  • È onere del creditore provare che il suo credito è certo, liquido ed esigibile; in mancanza del valore astratto del riconoscimento di debito la prova sostanziale dell'attività svolta e dell'importo è necessaria
  • Nelle opposizioni al piano di riparto, i creditori che si costituiscono hanno interesse a partecipare e, se l'opposizione è respinta, possono ottenere la liquidazione delle spese anche se non erano litisconsorti necessari
  • Il ricorso in Cassazione può comportare oneri aggiuntivi (contributo unificato) se proposto dopo determinate date e in caso di soccombenza

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