Sentenza n. 1266/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla conclusione di un procedimento di condono edilizio, nonché, per quanto occorrente, note comunali interlocutorie relative alla regolarità tributaria della proprietaria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, proprietaria dal 10 luglio 2024 di un immobile per il quale era stata presentata il 10 dicembre 2004 una domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003, ha agito contro il silenzio del Comune sull’istanza-diffida del 27 gennaio 2026, chiedendo che fosse dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990, evidenziando che gli oneri concessori e l’oblazione erano stati liquidati e pagati, ma il procedimento non era stato definito. Ha contestato il carattere meramente interlocutorio della nota comunale del 25 febbraio 2026, con la quale il Comune aveva richiesto di conoscere la regolarità tributaria della società, divenuta soggetto passivo dei tributi locali dalla data di acquisto dell’immobile. Ha inoltre sostenuto che nessuna norma subordinasse il rilascio del condono alla regolarità degli obblighi tributari locali dell’attuale proprietario e che fosse illegittimo pretendere da quest’ultimo il pagamento di tributi riferibili ai precedenti proprietari, con conseguente aggravamento del procedimento. La società ha infine riferito di avere manifestato la disponibilità a pagare gli ultimi cinque anni di tributi, pur ritenendo di non esservi obbligata.
La decisione
Nel corso del giudizio il Comune ha comunicato di avere concluso il procedimento mediante il rilascio del permesso edilizio in sanatoria n. 5772 del 24 giugno 2026. In udienza la stessa parte ricorrente ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il TAR ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che, in applicazione del principio dispositivo, il giudice deve prendere atto della dichiarazione del ricorrente quando l’interesse alla decisione viene meno, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Non è stata esaminata nel merito la dedotta violazione dell’obbligo di provvedere né la legittimità delle richieste concernenti la regolarità tributaria. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
La ricorrente ha invocato l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso; la sentenza non esamina nel merito la sua violazione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
il giudice dichiara improcedibile il ricorso, tra altro, quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione
La disposizione è stata applicata perché il procedimento amministrativo era stato definito durante il giudizio e la ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
l. 326/2003
È indicata quale base normativa della domanda di condono edilizio; la sentenza non affronta nel merito i presupposti del condono.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, quando nel corso del processo viene meno l’interesse alla decisione e il ricorrente dichiara espressamente tale sopravvenuta carenza, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare le censure di merito.
- La definizione del procedimento amministrativo oggetto di un’azione contro il silenzio, intervenuta durante il giudizio, determina il venir meno dell’interesse alla pronuncia sull’obbligo di provvedere, salvo che permanga uno specifico interesse alla decisione su ulteriori atti o domande.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1428/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1429/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1430/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1431/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1432/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1433/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →