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Sentenza

Sentenza n. 3519/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 1485 del 2026: delle sentenze del Tribunale di Pavia sezione Lavoro n. 146/2025 e n. 308/2025; quanto al ricorso n. 1491 del 2026: delle sentenze n. 574/2025 del Tribunale di Pavia, sezione Lavoro, n. 356/2025 del Tribunale di Como, sezione Lavoro e n. 1245/2025 del Tribunale di Milano, sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202601491

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione delle statuizioni di condanna al pagamento delle spese legali contenute in sentenze dei Tribunali di Pavia, Como e Milano, sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore delle spese)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto due ricorsi, poi riuniti per connessione oggettiva e soggettiva, chiedendo l'ottemperanza a sentenze passate in giudicato dei Tribunali di Pavia, Como e Milano, sezione Lavoro. Le sentenze avevano condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese legali, con distrazione in favore del ricorrente quale procuratore antistatario. Le sentenze erano state ritualmente notificate al Ministero, rispettivamente il 31 luglio 2025, il 16 ottobre 2025, il 10 novembre 2025 e il 30 luglio 2025; nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, l'Amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, senza contestare l'esistenza o l'ammontare dei crediti né fornire indicazioni sull'iter di pagamento.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi ai sensi dell'art. 70 c.p.a., rilevando che, pur riguardando titoli diversi, essi avevano il medesimo petitum, erano rivolti contro la stessa Amministrazione e riguardavano il pagamento di spese legali distratte in favore del medesimo ricorrente. Ha accertato che i titoli erano passati in giudicato, erano stati ritualmente notificati e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento. Poiché l'Amministrazione non aveva adempiuto e non aveva contestato i crediti nell'an o nel quantum, il TAR ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di dare esecuzione alle sentenze, pagando le spese legali entro 90 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che questi operi, su istanza del creditore, entro i successivi 60 giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 400,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per accertare l'inottemperanza ai giudicati e ordinare all'Amministrazione l'esecuzione delle statuizioni giudiziali.

  • art. 70 c.p.a.

    Consente la riunione dei ricorsi connessi; il TAR lo ha applicato in presenza di connessione oggettiva e soggettiva tra le due domande di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento da parte delle amministrazioni delle somme dovute in forza di titoli esecutivi; decorso tale termine, il creditore può agire in ottemperanza.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il rimborso del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Due ricorsi di ottemperanza possono essere riuniti quando, pur fondandosi su titoli giudiziali diversi, presentano connessione oggettiva e soggettiva, hanno il medesimo petitum sostanziale e sono rivolti contro la stessa amministrazione.
  • La mancata esecuzione di una condanna al pagamento di spese legali contenuta in una sentenza passata in giudicato integra inottemperanza, quando il titolo sia stato ritualmente notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
  • In assenza di contestazioni dell'amministrazione sull'an e sul quantum del credito e in mancanza di pagamenti, anche parziali, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • Quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del soggetto nominato, non è dovuto uno specifico compenso al commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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