Cassazione Civile, Ordinanza n. 11784/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario nove cartelle di pagamento relative a tributi diversi, deducendo di averne avuto conoscenza tramite estratto di ruolo. Il primo giudice aveva annullato gli atti; la Commissione tributaria regionale aveva poi riformato solo in parte la decisione, dichiarando cessata la materia del contendere per una cartella, dichiarando nulle alcune notifiche perché eseguite tramite operatore di posta privata non abilitato, annullando una notifica per mancato invio della raccomandata informativa e ritenendo valide altre notifiche eseguite via PEC. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 112, 115, 116 e 277 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva travisato il contenuto del motivo di appello. In appello, infatti, la doglianza dell'agente non era diretta a negare in astratto l'uso di corrieri privati, ma a sostenere che le notifiche erano comunque valide perché effettuate da messi notificatori nominati ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 112/1999. La CTR, invece, aveva deciso come se la censura riguardasse solo l'inesistenza della notifica per difetto di abilitazione del soggetto recapitante, senza esaminare il tema effettivamente devoluto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: la Commissione regionale non aveva esaminato la reale censura proposta in appello dall'agente della riscossione e aveva quindi pronunciato su un tema diverso da quello devoluto. Tale errore integra violazione dell'art. 112 c.p.c., per difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. È stata quindi cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi al principio indicato dalla Corte e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e i vizi attinenti all'individuazione del petitum sono denunciabili in cassazione come errori processuali.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi sulla domanda e sui motivi effettivamente devoluti; è viziata la sentenza che decide su una censura diversa da quella proposta.
art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato dalla ricorrente tra le norme violate, nel contesto del contenzioso tributario.
art. 115 c.p.c.
Richiamato come norma asseritamente violata dalla ricorrente.
art. 116 c.p.c.
Richiamato come norma asseritamente violata dalla ricorrente.
art. 277 c.p.c.
Richiamato come norma asseritamente violata dalla ricorrente.
art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso tecnico e non impedisce all'Amministrazione di svolgere mere difese.
art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973
Disciplina la notificazione della cartella di pagamento da parte degli ufficiali della riscossione o di altri soggetti abilitati, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
art. 45, comma 1, d.lgs. n. 112 del 1999
Consente al concessionario di nominare messi notificatori per la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di intimazione.
art. 60, comma 1, lett. b-bis), ultimo periodo, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per affermare la necessità della raccomandata informativa in talune modalità di notificazione.
art. 26, ultimo comma, d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato quale norma di rinvio all'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 in tema di notifica.
art. 384, comma 2, primo periodo, c.p.c.
Fondamento della cassazione con rinvio.
art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per la disciplina del rinvio nel processo tributario.
art. 385, comma 3, secondo periodo, c.p.c.
Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.
Massime di principio
- Nel processo tributario il divieto di nuove eccezioni in appello non impedisce all'Amministrazione di articolare mere difese e argomentazioni giuridiche dirette a contestare le ragioni della controparte, purché non introducano un'eccezione in senso tecnico.
- Ricorre il vizio di cui all'art. 112 c.p.c. quando il giudice di merito interpreta in modo erroneo il motivo di gravame e pronuncia su una questione diversa da quella effettivamente devoluta, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- La validità della notificazione della cartella di pagamento va valutata anche alla luce della qualifica soggettiva di chi ha effettuato la consegna; se la notificazione è eseguita da messi notificatori nominati dal concessionario, la censura non può essere risolta dal giudice ignorando tale profilo.
- L'errore del giudice di appello nell'individuare il contenuto del motivo comporta cassazione con rinvio per nuovo esame della controversia, restando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese.
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