Cassazione Penale, Sentenza n. 34357/2024 del 11/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., ritenendo che il giudice dell'esecuzione non possa rimettere in discussione accertamenti di fatto contenuti in sentenze irrevocabili. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva che, in fase esecutiva, fosse applicata la disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. rispetto a reati per i quali era già stato condannato con sentenze irrevocabili (sentenze del 19/12/2011, 15/11/2016 e 25/01/2021). Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza ritenendo che il vincolo della continuazione fosse già stato riconosciuto in gradi di giudizio di cognizione. In cassazione il difensore ha dedotto errata applicazione di legge e vizi di motivazione, sostenendo che la continuazione non era stata riconosciuta tra tutti i reati oggetto dell'istanza e denunciando errori nella rideterminazione della pena in fase di cognizione.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
Norma sulla continuazione invocata dal ricorrente per l'applicazione in sede esecutiva; la Corte conferma che la valutazione non può contraddire accertamenti già compiuti da sentenze irrevocabili
art. 606, comma 3, c.p.p.
Dispositivo invocato per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in cassazione quando il motivo è manifestamente infondato o attiene a valutazioni di fatto già consolidate
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende; applicata per sanzionare la proposizione dell'impugnazione ritenuta colposa
Sez. 5, Sentenza n. 12788 del 24/01/2023 (Rv. 284264 - 01)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio che il giudice dell'esecuzione non può fondare il proprio giudizio su circostanze di fatto contrarie agli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili
Corte Cost. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione al principio che non esclude la possibilità di ritenere la colpa nell'impugnazione, giustificando l'applicazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può rimettere in discussione accertamenti di fatto già operati e definiti da sentenze irrevocabili; le richieste di riconoscimento della continuazione in esecuzione devono confrontarsi con quanto già stabilito in fase di cognizione
- Se il vincolo della continuazione è già stato riconosciuto da sentenze passate in giudizio di cognizione, il giudice dell'esecuzione non può riconoscere una diversa valutazione utile al condannato
- In cassazione avverso ordinanze del giudice dell'esecuzione sono inammissibili i ricorsi che si limitano a contestare fatti o valutazioni già definitivamente accertate; tali ricorsi possono essere dichiarati manifestamente infondati ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- Chi propone impugnazioni prive di fondamento può essere condannato al pagamento delle spese e a sanzioni (Cassa delle ammende); il difensore deve documentare con precisione la esistenza di profili di diritto o di vizio motivazionale non già contrari a sentenze irrevocabili
- Se si ritiene che la continuazione non sia stata riconosciuta tra tutti i reati rilevanti, occorre indicare e provare specifici elementi nelle sentenze di cognizione che dimostrino la contraddizione, altrimenti la tesi difensiva rischia di essere respinta per mancanza di contestazione adeguata
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