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Sentenza

Sentenza del 20/01/2021 n. 343 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Agevolazioni ed esenzioni - Definizione agevolata dei debiti tributari - Pagamento della prima rata - Effetti - Perfezionamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Disputa sull'effetto del pagamento della prima rata della definizione agevolata prevista dall'art. 6 d.l. n. 119/2018: se il versamento della prima rata determini il perfezionamento della definizione e conseguente sospensione del giudizio tributario pendente, soprattutto in relazione al termine del 31 luglio 2020 previsto dal comma 12 per l'eventuale diniego dell'Amministrazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 6, comma 6, d.l. n. 119/2018, il pagamento della prima rata perfeziona la domanda di definizione agevolata. Pertanto la controversia pendente davanti alla Commissione tributaria resta sospesa a seguito della presentazione dell'istanza validamente perfezionata con il pagamento della prima rata, a condizione che l'Amministrazione non abbia notificato il diniego entro il termine del 31 luglio 2020 previsto dal comma 12 dell'art. 6: in tale ipotesi la mancata comunicazione del diniego entro il termine equivale a riconoscimento di validità della domanda.

Norme richiamate

  • d.l. n. 119/2018, art. 6

    Il comma 6 stabilisce che il pagamento della prima rata determina il perfezionamento della definizione agevolata; il comma 12 fissa il termine (31 luglio 2020) entro il quale l'Amministrazione deve notificare l'eventuale diniego, pena il riconoscimento della domanda.

Massime di principio

  • Il versamento della prima rata previsto dalla norma di definizione agevolata vale quale atto perfezionatorio dell'istanza: dal pagamento decorrono gli effetti favorevoli previsti dalla legge (es. sospensione del giudizio).
  • Una domanda di definizione agevolata è da considerarsi validamente perfezionata fin dal pagamento della prima rata, anche se mancano successivi adempimenti, salvo diverso espresso rifiuto dell'Amministrazione entro il termine previsto dalla norma.
  • Se l'Amministrazione non notifica il diniego nei termini previsti dalla norma (qui, 31 luglio 2020), la domanda si considera accolta/valida e il contribuente può invocare gli effetti connessi (es. sospensione del procedimento esecutivo o del giudizio).
  • È essenziale conservare prova del pagamento della prima rata (ricevute, quietanze, contabili) perché costituisce elemento determinante per dimostrare il perfezionamento dell'istanza e ottenere gli effetti sospensivi o estintivi.
  • La definizione agevolata produce effetti condizionati al rispetto del piano di pagamento: il mancato pagamento delle rate successive può comportare la perdita dei benefici; comunque, il perfezionamento iniziale opera salvo eventuale diniego tempestivo da parte dell'Amministrazione.
  • In presenza di contenzioso tributario pendente, la presentazione e il perfezionamento della domanda di definizione agevolata sposta gli effetti del giudizio (sospensione) fino all'esito della definizione o al decorso dei termini per il diniego amministrativo.

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