Sentenza n. 517/2026 - Palermo, Sezione 5
per l’accertamento - DELL’ILLEGITTIMITÀ DELL’INERZIA SERBATA DAL MASE SULL’ISTANZA DI V.I.A. STATALE PER UN PROGETTO DI ELETTRODOTTO DI 150 KV; e per la condanna - A PROVVEDERE ENTRO UN TERMINE, CON NOMINA DI UN COMMISSARIO IN CASO DI INOTTEMPERANZA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del MASE sull'istanza di VIA statale relativa a un elettrodotto di 150 kV
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha avviato il 12 febbraio 2025 il procedimento di VIA statale per la realizzazione di un elettrodotto destinato all'ampliamento della rete elettrica e al repowering di tre impianti eolici e cinque impianti fotovoltaici, per complessivi 204,51 MW. Dopo l'integrazione documentale, l'istanza è stata dichiarata procedibile ed è stata avviata la consultazione pubblica il 16 aprile 2025. Decorso il termine della consultazione e trascorsi i termini previsti dall'art. 25 del d.lgs. 152/2006, la pratica risultava ancora in istruttoria tecnica. La diffida del 12 settembre 2025 ha ricevuto una risposta interlocutoria, senza adozione del provvedimento finale. La ricorrente ha quindi dedotto la violazione dell'art. 2 l. 241/1990 e degli artt. 23 ss. d.lgs. 152/2006, sostenendo il mancato rispetto del termine di 30 giorni dalla chiusura della consultazione, del termine complessivo di 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione e dei successivi termini per l'acquisizione del parere del Ministero della Cultura, l'adozione del giudizio di VIA e l'esercizio dei poteri sostitutivi. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine di provvedere entro un termine e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il silenzio serbato dal MASE. Ha ritenuto che i termini previsti dall'art. 25 d.lgs. 152/2006 per la procedura di VIA siano tassativi e diretti a garantire la tempestiva conclusione del procedimento. La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC avrebbe dovuto predisporre lo schema di provvedimento entro 30 giorni dalla chiusura della consultazione pubblica; il MASE avrebbe dovuto acquisire il parere vincolante del Ministero della Cultura e concludere il procedimento nei termini successivi; in caso di inerzia delle autorità consultate, il MASE avrebbe dovuto esercitare il potere sostitutivo. Nessuno di tali adempimenti è stato rispettato. Il giudice ha precisato che l'eventuale inerzia della Commissione tecnica o delle amministrazioni consultate non esonera il MASE dall'obbligo autonomo e non eludibile di adottare una decisione espressa sulla VIA. Ha inoltre escluso che i criteri di priorità organizzativa previsti dall'art. 8 d.lgs. 152/2006 sospendano o deroghino ai termini perentori applicabili ai progetti non prioritari. Il MASE è stato obbligato a riattivare il procedimento entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e a concluderlo entro i successivi 90 giorni, previa acquisizione dei pareri o esercizio dei poteri sostitutivi. È stato nominato, per l'eventuale persistente inottemperanza e previa istanza della ricorrente, il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale commissario ad acta, con facoltà di delega. Le spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, sono state poste a carico del MASE; è stato disposto l'invio telematico della sentenza alla Corte dei conti dopo il passaggio in giudicato.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti; la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
L'amministrazione ha l'obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto; l'accoglimento del ricorso contro il silenzio comporta, dopo il passaggio in giudicato, la trasmissione della sentenza alla Corte dei conti.
art. 8 d.lgs. 152/2006
I criteri di priorità nella trattazione dei progetti operano come strumenti organizzativi interni e non introducono deroghe ai termini tassativi previsti per la conclusione dei procedimenti di VIA.
art. 23 d.lgs. 152/2006
Il termine complessivo previsto dalla disciplina della VIA decorre dalla pubblicazione della documentazione e deve essere rispettato dall'amministrazione.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC deve predisporre lo schema di provvedimento entro 30 giorni dalla chiusura della consultazione pubblica; il Ministero della Cultura deve esprimere il parere vincolante entro 20 giorni dalla conclusione della fase istruttoria; il MASE deve adottare il giudizio di VIA entro 30 giorni dalla conclusione della fase istruttoria.
art. 25, comma 2-quater, d.lgs. 152/2006
In caso di inerzia delle autorità consultate, il MASE, quale autorità titolare del potere sostitutivo, deve intervenire entro l'ulteriore termine di 30 giorni, adottando il provvedimento di VIA o assumendo le iniziative necessarie a superare l'inerzia.
art. 71 d.P.R. 115/2002
Il commissario ad acta deve presentare la parcella entro il termine previsto, decorrente dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza.
Massime di principio
- I termini previsti dall'art. 25 d.lgs. 152/2006 per la conclusione del procedimento di VIA statale hanno carattere tassativo e impongono il rispetto della scansione temporale relativa alla consultazione pubblica, alla predisposizione dello schema di provvedimento, all'acquisizione dei pareri e all'adozione del giudizio finale.
- L'inerzia della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC o delle amministrazioni chiamate a esprimere pareri non esonera il MASE dall'obbligo autonomo e non eludibile di concludere il procedimento di VIA con un provvedimento espresso.
- In caso di inerzia delle autorità consultate, il MASE deve esercitare il potere sostitutivo previsto dall'art. 25, comma 2-quater, d.lgs. 152/2006, adottando il provvedimento di VIA o assumendo le iniziative necessarie a superare l'inadempimento.
- I criteri di priorità previsti dall'art. 8 d.lgs. 152/2006 hanno natura esclusivamente organizzativa e non sospendono né derogano ai termini tassativi stabiliti per la conclusione dei procedimenti di VIA relativi ai progetti non prioritari.
- Accertata l'illegittimità del silenzio sulla procedura di VIA, il giudice può ordinare all'amministrazione di riattivare e concludere il procedimento entro termini determinati e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza, previa istanza della parte.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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