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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10107/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile sulla base della ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Dal testo emerge che la difesa contestava la motivazione sulla consapevolezza della falsità delle dichiarazioni e sulla correlata decisione di non effettuare i pagamenti dovuti per due annualità, sostenendo in sostanza che la decisione di merito sarebbe stata viziata. La Corte di cassazione rileva però che la sentenza impugnata aveva già esaminato tali argomenti difensivi e li aveva confutati in modo logico, sicché il ricorso, privo di specificità estrinseca, non si confrontava realmente con la motivazione della decisione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse adeguata nel descrivere la consapevolezza della falsità delle dichiarazioni e la conseguente scelta di non adempiere ai pagamenti dovuti per due annualità, e che le censure difensive non evidenziassero né omissioni motivazionali né manifesta illogicità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e si limitano a riproporre deduzioni già esaminate e disattese.
  • La motivazione di merito che dia conto della consapevolezza della falsità delle dichiarazioni e della correlata scelta di non adempiere agli obblighi economici può integrare una base argomentativa sufficiente a sorreggere l'affermazione di responsabilità sul piano soggettivo.
  • Non è manifestamente illogica la motivazione che, affrontando gli argomenti difensivi, ne spieghi l'infondatezza con un percorso argomentativo coerente e non meramente apparente.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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