Cassazione Penale, Sentenza n. 40480/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Rinaldi aveva chiesto, mediante incidente di esecuzione, l'unificazione sotto il vincolo della continuazione tra fatti già riuniti con ordinanza del Tribunale di Alessandria (periodo 2013-2015) e la sentenza del GUP del Tribunale di Cremona del 26/10/2022 (associazione a delinquere finalizzata a furti aggravati, marzo-settembre 2015). Il GIP in funzione di giudice dell'esecuzione rigettò l'istanza ritenendo sussistenti due associazioni distinte, solo "connesse e in prosecuzione", e sostenendo che non fosse provata la rappresentazione da parte dell'imputato, all'epoca dell'iniziale associazione, della partecipazione all'altra struttura e del relativo programma criminoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza impugnata. I giudici di legittimità hanno ritenuto che il provvedimento del giudice dell'esecuzione non avesse adeguatamente motivato il rigetto: mancava una chiara spiegazione di quali elementi distintivi impedissero la continuazione, non veniva spiegato in cosa consista concretamente la "prosecuzione" e non era stato indicato alcun elemento che interrompesse il nesso di continuità. La Corte ha ricordato il principio secondo cui l'omessa pronuncia sulla continuazione in sede di merito non equivale a una espressa esclusione ed è necessario che il giudice dell'esecuzione dia motivazione puntuale se nega la continuazione. Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza e ha rinviato il giudizio al GIP di Cremona per nuovo esame con indicazione di colmare la lacuna motivazionale.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1, lett. b) e lett. e)
Le censure in Cassazione sono state proposte ai sensi dell'art. 606 c.p.p. (vizi di motivazione ed errori di diritto). La Corte ha valutato la doglianza come fondata ai sensi delle ipotesi di cui all'art. 606, comma 1.
art. 81 cod. pen.
La questione centrale attiene alla ricorrenza del vincolo della continuazione (art. 81 c.p.) tra reati commessi in tempi e contesti strettamente contigui: la Corte richiama la necessità che il giudice dell'esecuzione motivi adeguatamente il diniego alla continuazione quando la cognizione precedente non abbia espressamente escluso l'unicità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 1, n. 43241 del 04/11/2009, Megna
Principio secondo cui l'omessa pronuncia sulla continuazione nella sentenza di merito, in assenza di richiesta, non costituisce espressa esclusione del vincolo impeditiva della sua valutazione in sede esecutiva; pertanto è necessario un espresso e motivato convincimento per precludere la valutazione in sede esecutiva.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla sussistenza della continuazione nella sentenza di merito non equivale a una espressa esclusione: il giudice dell'esecuzione può riesaminare la questione salvo che la sentenza di merito contenga un'esplicita motivazione che escluda la continuazione.
- Il rigetto dell'istanza di unificazione per continuazione da parte del giudice dell'esecuzione richiede motivazione puntuale: bisogna indicare elementi concreti che distinguono le due organizzazioni (diversa composizione soggettiva in termini rilevanti, diverso programma criminoso, assenza di prevedibilità della partecipazione da parte dell'imputato, interruzione del nesso temporale/operativo).
- Se nella sentenza di merito si parla di "collegamento" o di "prosecuzione" tra gruppi, ciò favorisce la prospettiva della continuazione e il giudice dell'esecuzione deve spiegare perché tali riferimenti non bastino a riconoscere l'unicità ai fini dell'art. 81 c.p.
- In presenza di ambiguità motivazionale del provvedimento di merito, il rimedio corretto è l'annullamento con rinvio perché il giudice dell'esecuzione colmi la lacuna, e non un mero rigetto privo di adeguata giustificazione.
- Nella valutazione della continuazione è utile verificare: identità o sostanziale sovrapposizione degli obiettivi criminosi, sovrapposizione temporale, partecipanti comuni e prevedibilità della partecipazione da parte dell'autore al momento dell'inizio dell'associazione originaria.
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