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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31846/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale relativa alla societa "Tava s.r.l.". Il ricorrente contestava: a) la mancata verifica da parte della Corte territoriale dell'effettivo nesso causale tra le presunte distrazioni patrimoniali e la perdita delle garanzie per i creditori, sostenendo che il dissesto fosse derivato dal sequestro preventivo dei cantieri e dall'interruzione dell'attività edilizia; b) l'erronea esclusione dei crediti posti a compensazione dei prezzi di vendita degli immobili (presunti crediti dell'imputato e di terze persone), con denuncia di contraddizioni nella valutazione delle scritture contabili; c) l'assenza di prova del valore economico degli altri beni distratti (autovettura e beni strumentali) e, quindi, l'impossibilità di ritenere integrata la fattispecie distrattiva; d) la mancata prova dell'elemento soggettivo richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale, anche in considerazione del fatto che la contabilità era affidata a consulenti e ad amministratore di diritto; e) il mancato riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno in relazione al fatto che i beni erano stati sottoposti a sequestro nella sede delle misure di prevenzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi sollevati: ha confermato che, ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessario dimostrare un nesso causale tra le distrazioni e il successivo fallimento, essendo sufficiente il depauperamento dell'impresa destinandone risorse ad impieghi estranei; ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito circa l'insussistenza dei crediti posti a compensazione (assenza di prova nelle scritture e documenti giustificativi inaffidabili); ha affermato che anche beni di valore modesto possono integrare la distrazione se costituiscono garanzia per i creditori; ha confermato che l'imprenditore non è esonerato da responsabilita per l'irregolare tenuta delle scritture contabili affidate a terzi, salvo rigorosa prova contraria; ha inoltre precisato che la speciale tenuità del danno va valutata in relazione all'importo delle distrazioni e non all'entità complessiva del passivo fallimentare o agli esiti intervenuti successivamente (sequestro, decisioni della procedura).

Norme richiamate

  • Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    art. 216, art. 219, art. 223

    Art. 216: la corte interpreta che per la bancarotta fraudolenta patrimoniale non è richiesto un nesso causale tra distrazione e fallimento; è sufficiente il depauperamento destinato a impieghi estranei all'attività e la volontà consapevole di dare al patrimonio una destinazione diversa dalla garanzia dei creditori. Art. 219: la speciale tenuità del danno si valuta con riferimento all'importo della distrazione al momento della consumazione del reato e non in base al passivo complessivo o agli eventi successivi. Art. 223: richiamato in tema di bancarotta documentale, la decisione conferma che l'imprenditore non è esente da responsabilità per irregolarità contabili anche se la tenuta è stata delegata, essendo operativa una presunzione semplice di influenza del titolare sui dati contabili, superabile solo con prova rigorosa contraria.

Massime di principio

  • Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessario provare che le distrazioni abbiano causato direttamente il fallimento; conta il depauperamento e la destinazione delle risorse a fini estranei alla garanzia dei creditori.
  • L'elemento soggettivo richiede la consapevole volontà di destinare il patrimonio a finalità diverse da quelle aziendali, non la conoscenza preventiva del dissesto.
  • Anche beni di modesto valore economico o beni strumentali obsoleti possono integrare la distrazione se, anche in misura minima, potevano costituire garanzia per i creditori.
  • La responsabilità per bancarotta documentale può gravare sull'imprenditore anche quando la contabilità sia affidata a terzi; esiste una presunzione semplice che i dati riflettano le indicazioni del titolare, superabile solo con prova rigorosa.
  • L'attenuante della speciale tenuità del danno va calcolata sul valore delle singole distrazioni al momento del fatto e non sulla situazione patrimoniale complessiva postuma o sugli esiti delle misure cautelari/procedure successive.
  • La Corte di cassazione non rientra nel merito per rievaluare le prove: contestazioni generiche o richieste di diversa lettura dei fatti vengono rigettate se non dimostrano vizi logici o travisamenti specifici delle risultanze probatorie.

Testo integrale

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