Cassazione Civile, Ordinanza n. 33447/2023 del 30/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una società aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva riqualificato, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, due atti formalmente qualificati come concessione dei diritti reali di superficie per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, recuperando maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali. La CTP aveva accolto il ricorso, ritenendo che le parti avessero voluto escludere la costituzione del diritto di superficie; la CTR del Lazio aveva confermato il rigetto dell'appello dell'Ufficio, valorizzando la disciplina contrattuale concreta e gli effetti pattizi riconducibili, secondo il giudice di merito, a un diritto personale di godimento e non a un diritto reale. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 20 d.P.R. n. 131/1986, 952, 953, 1322, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 c.c., assumendo che il contratto avesse prodotto i tipici effetti giuridici della concessione di un diritto di superficie, incompatibili con il tipo contrattuale di affitto/locazione.
La decisione
Nel corso del giudizio di legittimità l'Agenzia delle Entrate ha rinunciato al ricorso con atto rituale, con adesione della parte controricorrente. La Corte ha preso atto della rinuncia accettata e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c., disponendo la compensazione delle spese di lite in conformità all'accordo tra le parti. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura sull'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 e sulla qualificazione negoziale degli atti.
Norme richiamate
norma richiamata come base della riqualificazione degli atti ai fini dell'imposta di registro; la Corte non si pronuncia nel merito sulla sua applicazione perché il ricorso è stato rinunciato
richiamato dalla ricorrente per sostenere che gli atti avessero costituito un diritto di superficie
richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del diritto di superficie
richiamato per la qualificazione dell'autonomia contrattuale e del tipo negoziale
richiamato dalla ricorrente in tema di locazione
richiamato dalla ricorrente in tema di obblighi del locatore
richiamato dalla ricorrente in tema di obblighi del conduttore
richiamato dalla ricorrente in tema di restituzione della cosa locata
richiamato dalla ricorrente in tema di gestione e godimento del bene nel rapporto locatizio
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge
norma applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia rituale al ricorso
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte controricorrente, determina l'estinzione del processo di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte può compensare le spese di lite in conformità all'accordo intervenuto tra le parti.
- Quando il ricorso è estinto per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di impugnazione e non si pronuncia sul merito della qualificazione giuridica degli atti controversi.
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