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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33447/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva riqualificato, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, due atti formalmente qualificati come concessione dei diritti reali di superficie per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, recuperando maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali. La CTP aveva accolto il ricorso, ritenendo che le parti avessero voluto escludere la costituzione del diritto di superficie; la CTR del Lazio aveva confermato il rigetto dell'appello dell'Ufficio, valorizzando la disciplina contrattuale concreta e gli effetti pattizi riconducibili, secondo il giudice di merito, a un diritto personale di godimento e non a un diritto reale. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 20 d.P.R. n. 131/1986, 952, 953, 1322, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 c.c., assumendo che il contratto avesse prodotto i tipici effetti giuridici della concessione di un diritto di superficie, incompatibili con il tipo contrattuale di affitto/locazione.

La decisione

Nel corso del giudizio di legittimità l'Agenzia delle Entrate ha rinunciato al ricorso con atto rituale, con adesione della parte controricorrente. La Corte ha preso atto della rinuncia accettata e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c., disponendo la compensazione delle spese di lite in conformità all'accordo tra le parti. Non è stata quindi esaminata nel merito la censura sull'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 e sulla qualificazione negoziale degli atti.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. n. 131/1986

    norma richiamata come base della riqualificazione degli atti ai fini dell'imposta di registro; la Corte non si pronuncia nel merito sulla sua applicazione perché il ricorso è stato rinunciato

  • art. 952 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che gli atti avessero costituito un diritto di superficie

  • art. 953 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del diritto di superficie

  • art. 1322 c.c.

    richiamato per la qualificazione dell'autonomia contrattuale e del tipo negoziale

  • art. 1571 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di locazione

  • art. 1576 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di obblighi del locatore

  • art. 1587 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di obblighi del conduttore

  • art. 1590 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di restituzione della cosa locata

  • art. 1615 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di gestione e godimento del bene nel rapporto locatizio

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 391 c.p.c.

    norma applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia rituale al ricorso

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte controricorrente, determina l'estinzione del processo di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte può compensare le spese di lite in conformità all'accordo intervenuto tra le parti.
  • Quando il ricorso è estinto per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di impugnazione e non si pronuncia sul merito della qualificazione giuridica degli atti controversi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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