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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26956/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione e errata applicazione degli artt. 110 e 610 c.p. e per vizio di motivazione circa il contributo concorsuale attribuito al ricorrente: il ricorrente deduce che la frase minacciosa era stata proferita solo dal padre e che non vi sarebbe prova di concertazione o di un contributo morale del Paolo, essendo egli stato condannato "solo perché presente".

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha confermato che, alla luce della fattispecie e della serie di episodi simili fra loro, vi era concorso morale del ricorrente: la presenza degli ostacoli al passaggio, la frase minacciosa proferita dal padre e il comportamento/locuzione del figlio (che rafforzava l'intento e infondeva maggior sicurezza all'altro concorrente) costituiscono un contributo partecipativo positivo. Per tali ragioni la condanna in sede di merito è stata ritenuta corretta e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato: va distinto tra mera connivenza (comportamento passivo non punibile) e concorso (contributo positivo, morale o materiale).

  • art. 610 cod. pen.

    La condotta è stata ritenuta integrativa di violenza privata; l'imputazione originaria richiamava la materia e la Corte ha valutato il concorso di persone ai sensi degli articoli pertinenti del codice penale.

  • art. 612-bis cod. pen.

    Richiamato come imputazione originaria poi riqualificata in art. 610 c.p.; indicato nel contesto dei fatti (minacce e impedimento al passaggio) ma la cognizione ha portato alla qualificazione in violenza privata.

Massime di principio

  • Il semplice essere presente al momento del fatto non esclude la responsabilità: per configurare il concorso occorre dimostrare un contributo partecipativo, che può essere anche morale (es. frasi di supporto, atteggiamenti che rafforzano l'altro concorrente) oltre che materiale.
  • La distinzione tra connivenza non punibile e concorso risiede nella capacità del comportamento di apportare un contributo alla realizzazione del reato; atti che infondono sicurezza o stimolo all'autore materiale possono costituire tale contributo.
  • La valutazione del concorso è fattuale e tiene conto del contesto (ripetizione di episodi simili, posizionamento di ostacoli, supporto verbale o non verbale), quindi elementi come fotografie, testimoni e la cronologia degli episodi sono rilevanti.
  • Una minaccia pronunciata da un soggetto può estendere responsabilità ad altri presenti se emerge che gli altri, con parole o comportamenti, hanno rafforzato o reso efficace l'azione minacciosa.
  • In situazioni analoghe è determinante raccogliere prove che distinguano una mera presenza da un apporto attivo: registrazioni, dichiarazioni di terzi, documentazione fotografica e ricostruzione degli atteggiamenti possono fare la differenza.
  • Per evitare responsabilità, chi è presente dovrebbe evitare atti o espressioni che possano essere interpretati come adesione o incoraggiamento all'azione illecita di altri.

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