Cassazione Penale, Sentenza n. 24612/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna per cassazione la sentenza della Corte di appello di Catania denunciando erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizi di motivazione. In particolare contesta che il giudice d'appello abbia ritenuto prevalente la circostanza attenuante generica sull'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, motivando tale scelta con la mancata (o parziale) collaborazione dell'imputata e senza esplicitare i parametri valutativi previsti dall'art. 133 cod. pen.; denuncia quindi carenze nella motivazione e illegittimità della comparazione delle circostanze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti costituisca valutazione discrezionale di merito non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da sufficiente motivazione e non frutto di arbitrio. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello, che aveva preso in considerazione la collaborazione parziale della Coltraro ma aveva anche evidenziato l'assenza di riscontri probatori a sostegno della tesi della marginalità del suo ruolo; inoltre confermato che la pena risultava commisurata alla gravità del fatto e all'intensità del dolo. Per l'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176)
art. 23, comma 8, del decreto-legge 28/10/2020, n.137
Disciplina la possibilità di svolgere alcune fasi processuali per iscritto in mancanza di richiesta di discussione orale; nella fattispecie il Collegio ha ricevuto e considerato la requisitoria scritta del Procuratore Generale.
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16
art. 16 del decreto-legge 30/12/2021, n.228
Ha prorogato, quanto alla disciplina processuale emergenziale, le disposizioni che consentono il procedimento con atti scritti; citato per spiegare l'ambito procedurale in cui si è svolto il giudizio di cassazione.
disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione cod. proc. pen.
Limita l'ambito di impugnazione in cassazione; la Corte osserva che il ricorso è stato esercitato nei limiti previsti da tale norma.
codice penale, art. 62-bis
Norma che disciplina il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte sottolinea che tale comparazione è una valutazione discrezionale di merito e può essere sindacata in cassazione solo se manifestamente illogica o arbitraria.
codice penale, art. 133
Indica i parametri per la determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze attenuanti; la ricorrente aveva richiesto che la Corte d'appello esplicasse i parametri applicati, ma la Cassazione ha ritenuto la motivazione complessiva sufficiente.
Massime di principio
- La valutazione comparativa tra circostanze attenuanti e aggravanti è, di norma, appannaggio del giudice di merito e la Cassazione la controlla solo se è manifestamente illogica, priva di motivazione o arbitraria.
- Per contestare utilmente in Cassazione la comparazione delle circostanze è necessario dimostrare concretamente l'insufficienza, la contraddittorietà o l'arbitrarietà della motivazione, indicando in che modo i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. non sono stati considerati.
- La mera divergenza di opinione sulla valutazione della prova o sulla congruità della pena non basta a fondare un ricorso per cassazione: serve mostrare un vizio di diritto o di motivazione rilevante.
- Quando la parte invoca un comportamento collaborativo per ottenere attenuanti, il giudice deve valutare sia la concreta utilità della collaborazione sia l'esistenza di dati probatori che confermino il ruolo sostenuto dall'imputato; l'assenza di tali riscontri può legittimare la non prevalenza dell'attenuante.
- Le impugnazioni inammissibili espongono il ricorrente al pagamento delle spese e, se non sussistono giustificazioni per la colpa, a sanzioni (es. somme alla Cassa delle ammende), perciò è opportuno valutare preventiva nella strategia difensiva la fondatezza giuridica del motivo.
- In procedimenti decisi con atti scritti ex norme emergenziali (art. 23 d.l. 137/2020 e proroghe), le parti devono curare particolarmente le memorie scritte poiché la discussione orale può non aver luogo.
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