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Ordinanza

Ordinanza n. 1632/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del T.R.G.A. – Sezione autonoma di Bolzano n.70 del 23 marzo 2026.

Giustizia amministrativa202602638

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TRGA - Sezione autonoma di Bolzano n. 70 del 23 marzo 2026, relativa alla gara per la Convenzione quadro ACP per servizi ICT - Seconda Edizione, lotto 2

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa concorrente ha proposto appello contro la sentenza del TRGA di Bolzano, chiedendo in sede cautelare la sospensione dei suoi effetti. Le doglianze riguardano, in particolare, la sostenibilità e la congruità dell'offerta del RTI aggiudicatario del lotto 2, con riferimento alla corretta quantificazione dei costi della manodopera, alla stima degli aumenti salariali nel quadriennio, al ricorso alla figura dell'apprendistato, all'inquadramento delle figure professionali middle e senior e alla permanenza di un utile d'impresa dopo l'eventuale ricalcolo dei costi del lavoro. L'appellante ha inoltre chiesto una verificazione o una consulenza tecnica d'ufficio, deducendo di avere prodotto elementi tecnici, documentali e numerici specialistici. Le controparti hanno eccepito il carattere esplorativo dell'istanza istruttoria e la sua funzione di supplenza rispetto a lacune probatorie. In sede cautelare, l'appellante ha prospettato anche un pregiudizio derivante dalla sua qualità di gestore uscente.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo che le articolate censure non dimostrassero ictu oculi l'illegittimo esercizio della discrezionalità tecnica della stazione appaltante e richiedessero un adeguato approfondimento nel merito. Ha escluso il periculum in mora: la posizione di gestore uscente non attribuisce rilievo decisivo, poiché il rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione è fisiologicamente temporaneo e, in caso di eventuale accoglimento dell'appello, potranno ricorrere i presupposti per il subentro nel contratto o per il risarcimento per equivalente. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Quanto all'istanza istruttoria, il Collegio ha disposto la verificazione ai sensi degli artt. 63 e 66 c.p.a., ritenendola non meramente esplorativa, poiché l'appellante aveva dedotto molteplici elementi idonei a consigliarne lo svolgimento per la completezza dell'istruttoria. La verificazione dovrà accertare la corretta quantificazione dei costi della manodopera, il corretto ricorso all'apprendistato e l'inquadramento delle figure middle e senior, nonché l'eventuale utile residuo dell'offerente dopo il corretto ricalcolo dei costi del lavoro. È stata fissata l'udienza pubblica del 10 dicembre 2026 per la trattazione del merito; l'appellante deve anticipare il compenso del verificatore nella misura di 2.000 euro.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare in appello; nel caso concreto l'istanza cautelare è stata respinta per assenza di una dimostrazione immediata dell'illegittimità e del pregiudizio grave e irreparabile.

  • art. 63, comma 4, c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre la verificazione quando siano necessari l'accertamento di fatti o l'acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze.

  • art. 66 c.p.a.

    È richiamato quale base normativa per la disciplina della verificazione disposta nel giudizio.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per la liquidazione definitiva del compenso spettante al verificatore, da effettuarsi in sede di regolazione delle spese di causa.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, doglianze ampie e tecnicamente articolate sulla valutazione di congruità dell'offerta non giustificano la sospensione dell'atto quando non dimostrino ictu oculi l'illegittimo esercizio della discrezionalità tecnica; tali questioni possono richiedere un approfondimento istruttorio e di merito.
  • La qualità di gestore uscente non integra, di per sé, un pregiudizio grave e irreparabile ai fini della tutela cautelare, poiché il rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione è fisiologicamente temporaneo e l'eventuale accoglimento del ricorso può consentire, ove ne ricorrano i presupposti, il subentro o il risarcimento per equivalente.
  • La verificazione può essere disposta quando la parte abbia già allegato una pluralità di elementi tecnici, documentali e numerici specificamente collegati alle censure, anche se l'accertamento serve a valutarne la fondatezza; in tale situazione l'istanza non è meramente esplorativa né diretta a colmare una lacuna probatoria assoluta.
  • Nelle controversie sulla congruità di un'offerta, la verificazione può riguardare la corretta quantificazione dei costi della manodopera, la compatibilità dell'offerta con i minimi salariali e gli aumenti prevedibili, l'inquadramento delle figure professionali e l'utile residuo dopo il ricalcolo dei costi.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCosti della manodopera e oneri di sicurezza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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