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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27148/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi all'IVA 2005 notificati alla società e ai soci. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso dei contribuenti; in appello la Commissione tributaria regionale aveva rigettato il gravame dell'Ufficio, ritenendo non provata la tempestiva notifica dell'avviso al socio e, di conseguenza, tardiva l'azione di recupero. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 149 c.p.c. e degli artt. 2267 e 2304 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la prova della tempestiva notificazione e, inoltre, avesse negato efficacia conservativa alla notifica eseguita nei confronti di uno dei coobbligati.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha rilevato che dalla documentazione trascritta in ricorso risultava la ricezione dell'atto da parte del socio in data 29.12.2010, cioè prima della scadenza del termine. Ha richiamato il principio secondo cui la notificazione a mezzo posta si perfeziona con la consegna del plico al destinatario e l'avviso di ricevimento è il documento idoneo a dimostrarne data e destinatario. Ha inoltre affermato che, in tema di solidarietà tra debitori d'imposta, la notifica validamente effettuata ad alcuni coobbligati produce effetti conservativi anche verso gli altri, impedendo la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Calabria in diversa composizione per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato come norma sulla decadenza del potere di accertamento; la Corte ne esclude la violazione perché la notifica risulta tempestiva e, comunque, la notifica ad alcuni coobbligati impedisce la decadenza verso gli altri.

  • art. 149 c.p.c.

    La notifica a mezzo posta si perfeziona con la consegna del plico al destinatario; l'avviso di ricevimento è il documento che prova avvenuta consegna, data e identità del destinatario.

  • art. 2267 c.c.

    Richiamato per la disciplina della responsabilità dei soci e della solidarietà, applicata anche ai debiti d'imposta in mancanza di deroghe.

  • art. 2304 c.c.

    Richiamato in combinato disposto con la solidarietà tra coobbligati; il principio viene utilizzato per affermare l'efficacia della notifica nei confronti dei debitori solidali.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma che consente la censura per violazione o falsa applicazione di legge, base del motivo di ricorso per cassazione.

  • L. n. 890 del 1982

    Richiamata come disciplina della notificazione postale, unitamente all'art. 149 c.p.c., ai fini della prova della consegna dell'atto.

Massime di principio

  • La notifica di un atto impositivo eseguita a mezzo posta si perfeziona con la consegna del plico al destinatario; l'avviso di ricevimento è il mezzo probatorio decisivo per dimostrare la data della consegna e l'identità del consegnatario.
  • In presenza di obbligazione tributaria solidale, la validamente avvenuta notifica dell'avviso di accertamento ad almeno uno dei coobbligati produce un effetto conservativo per l'Amministrazione, impedendole di decadere dal potere di accertamento anche nei confronti degli altri debitori solidali.
  • L'eventuale mancata o invalida notificazione a uno dei coobbligati non elimina gli effetti conservativi già prodotti dalla notifica tempestiva ad altri coobbligati, purché l'atto sia stato validamente portato a conoscenza di almeno uno di essi entro il termine di decadenza.
  • Quando la documentazione prodotta consente di accertare la data di ricezione dell'atto anteriore alla scadenza del termine, il giudice di merito non può qualificare la notifica come intempestiva per il solo dato della spedizione postale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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