Sentenza del 27/02/2019 n. 2774 - Comm. Trib. Prov. Roma
Riscossione e misure cautelari - cartelle - notifica a mezzo pec - processo telematico - casella - perfezionamento notifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il perfezionamento della notifica a mezzo PEC, sostenendo che il messaggio non fosse validamente ricevuto perché il sistema aveva restituito un messaggio di errore, quale "indirizzo non valido". La questione riguardava se la notifica potesse considerarsi perfezionata quando il messaggio di avvenuta notifica perviene alla casella PEC del destinatario, anche se la casella risulta non funzionante, piena o comunque incapace di consentire la lettura del messaggio.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La notifica a mezzo PEC si perfeziona nel momento in cui il messaggio perviene all'indirizzo di posta certificata del destinatario. Non assume rilievo, ai fini della validità della notifica, il successivo messaggio "indirizzo non valido" o l'impossibilità concreta di consultare il contenuto, poiché chi attiva una casella PEC ha l'onere di verificarne periodicamente il corretto funzionamento e di mantenerla libera e operativa, evitando l'intasamento. La validità della notifica è stata quindi riconosciuta.
Norme richiamate
Legge n. 183/2011, articolo 25
Richiamata quale base normativa in materia di notificazioni e comunicazioni telematiche nel processo.
Decreto dirigenziale del 16 aprile 2011, articolo 12
Richiamato per la disciplina tecnica e operativa delle notificazioni tramite posta elettronica certificata.
Decreto del Ministero della Giustizia n. 44/2011
Richiamato quale regolamento delle regole tecniche per il processo telematico e per l'utilizzo della PEC.
Cassazione, sentenze nn. 23620/2018, 7665/2016, 54141/2017, 12451/2018, 31/2017, 23650/2017 e 13917/2016
La giurisprudenza consolidata afferma che la notifica PEC si perfeziona con la consegna del messaggio alla casella del destinatario e che il titolare della casella deve controllarne il funzionamento e provvedere periodicamente allo svuotamento.
Massime di principio
- La notifica via PEC si considera normalmente perfezionata quando il messaggio entra nella casella PEC risultante dagli indirizzi ufficiali, senza necessità che il destinatario apra o legga il messaggio.
- Il destinatario non può generalmente invocare, per invalidare la notifica, il mancato funzionamento della propria casella, la sua saturazione o la mancata consultazione: la gestione diligente della PEC rientra nella sua responsabilità.
- Un messaggio di errore successivo, come "indirizzo non valido", non determina automaticamente l'invalidità della notifica se risulta che la comunicazione era stata correttamente indirizzata e consegnata alla casella certificata.
- In caso di contestazione, occorre verificare le ricevute PEC, l'indirizzo utilizzato, la presenza dell'indirizzo nei pubblici registri e la sequenza temporale delle ricevute di accettazione e consegna.
- La regola può operare anche per notifiche relative a cartelle e misure cautelari, ma la validità concreta richiede comunque il rispetto delle formalità previste dalla disciplina applicabile e la corretta individuazione dell'indirizzo PEC del destinatario.
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