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Sentenza

Sentenza del 18/09/2018 n. 3855 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

RISCOSSIONE COATTIVA DELLE IMPOSTE- ISCRIZONE IPOTECARIA - NOTIFICA DELL' INTIMAZIONE - NON NECESSITA - OMESSA ATTIVAZIONE DEL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE - NULLITA'

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del DPR 602/1973, sostenendo che non fosse stata preceduta dalla notifica dell'intimazione di pagamento e, soprattutto, dalla comunicazione preventiva necessaria a consentire il contraddittorio endoprocedimentale. La questione riguardava quindi la validità dell'iscrizione in assenza della possibilità per il contribuente di pagare o presentare osservazioni entro un termine adeguato.

La decisione

La sentenza ha chiarito che l'iscrizione ipotecaria non costituisce un atto dell'espropriazione forzata e, pertanto, non richiede necessariamente la preventiva notifica dell'intimazione prevista dall'art. 50, comma 2, del DPR 602/1973. Tuttavia, prima dell'iscrizione, il contribuente deve ricevere una comunicazione e beneficiare di un termine di trenta giorni per effettuare il pagamento o presentare osservazioni. L'omessa comunicazione e la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale comportano la nullità dell'iscrizione ipotecaria.

Norme richiamate

  • Art. 77 del DPR 29 settembre 1973, n. 602

    Disciplina l'iscrizione ipotecaria sui beni immobili del debitore.

    L'iscrizione ipotecaria è una misura cautelare e non un atto dell'espropriazione forzata; può quindi essere adottata senza la preventiva intimazione prevista dall'art. 50, comma 2, ma nel rispetto del contraddittorio endoprocedimentale.

  • Art. 77, comma 2-bis, del DPR 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal DL 14 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106

    Prevede la comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria e la concessione di un termine di trenta giorni.

    La comunicazione preventiva è necessaria per consentire al contribuente di pagare il debito o formulare osservazioni. La sua omissione determina la nullità dell'iscrizione.

  • Art. 50, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 602

    Disciplina la preventiva intimazione di pagamento prima dell'espropriazione forzata.

    L'intimazione non è necessaria per la sola iscrizione ipotecaria, poiché tale iscrizione non costituisce ancora un atto dell'espropriazione forzata.

  • Artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    Sono richiamati a sostegno dei principi di buona amministrazione, tutela effettiva e rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio.

  • Cass. civ., Sez. Unite, sentenza n. 1667/2014

    Riconosce la necessità di garantire il contraddittorio preventivo nell'ambito dell'iscrizione ipotecaria.

  • Cass. civ., sentenza n. 10554/2015

    Conferma l'obbligo di comunicazione preventiva e il rilievo della partecipazione del contribuente al procedimento.

  • Cass. civ., Sez. V, sentenza n. 19526 del 30 settembre 2016

    Ribadisce che l'iscrizione ipotecaria, pur non richiedendo l'intimazione ex art. 50, comma 2, deve essere preceduta dalla comunicazione e dalla concessione del termine di trenta giorni, a pena di nullità.

Massime di principio

  • L'iscrizione ipotecaria è una misura cautelare distinta dall'espropriazione forzata; perciò non richiede necessariamente l'intimazione di pagamento prevista per procedere all'esecuzione.
  • Prima di iscrivere l'ipoteca, l'agente della riscossione deve comunicare preventivamente l'intenzione di procedere e concedere al contribuente almeno trenta giorni per pagare o presentare osservazioni.
  • La mancata comunicazione preventiva e l'omessa concessione del termine per il contraddittorio possono comportare la nullità dell'iscrizione ipotecaria, anche se il debito tributario esiste.
  • In una situazione analoga, occorre verificare la data e il contenuto della comunicazione preventiva, la prova della sua notifica e il rispetto integrale del termine di trenta giorni.
  • La contestazione dell'iscrizione dovrebbe concentrarsi sulla violazione del contraddittorio e non soltanto sull'assenza dell'intimazione ex art. 50, comma 2, che di regola non è necessaria per la sola iscrizione ipotecaria.

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