Cassazione Penale, Sentenza n. 36176/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la condanna per il delitto di truffa (pena: 9 mesi di reclusione, €400 di multa e risarcimento alla parte civile). Il difensore deduceva: violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche (ai sensi degli artt. 133 e 133-bis c.p.), omissione di valutazione della modesta entità del danno e delle condizioni personali (patrocinio a spese dello Stato); mancato riconoscimento della sospensione condizionale e della non menzione; e violazione dell'art. 597, comma 5, c.p.p. con richiamo ai principi delle Sez. Unite n. 22533/2018, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto applicare di ufficio le attenuanti e i benefici anche in assenza di devoluzione specifica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale e la Corte d'Appello hanno motivato adeguatamente la quantificazione della pena richiamando il precedente specifico, la rilevante intensità del dolo e le modalità della condotta, e negando le attenuanti generiche con prognosi negativa sulla recidiva. Ha censurato la genericità della domanda difensiva in appello (assenza di richiesta specifica e di elementi fattuali che giustificassero le attenuanti), richiamando il principio per cui il giudice di merito non è obbligato a motivare il diniego di attenuanti generiche se la parte non le ha richieste espressamente in sede di conclusioni. Ha pure ritenuto infondato il rilievo sul potere officioso ex art. 597, comma 5, c.p.p.: tale potere non crea obbligo di intervento se l'interessato non ha sollecitato in appello l'applicazione dei benefici con indicazione di elementi fattuali utili. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Decreto-Legge n.137/2020, art. 23, comma 8
Norma emergenziale richiamata per giustificare la trattazione con contraddittorio cartolare (procedimento in Cassazione secondo disciplina emergenziale).
Codice Penale, art. 133
Criteri di determinazione della pena: il giudice ha discrezionalità ma deve considerare i parametri indicati. Nel caso la Corte ha ritenuto che i criteri erano stati valutati (precedente specifico, intensità del dolo, modalità), giustificando il diniego delle attenuanti.
Codice Penale, art. 133-bis
Norme integrative sui criteri di dosimetria; richiamata dal ricorrente a sostegno della censura sulla valutazione discrezionale della pena, ma la Corte ha ritenuto l'esercizio discrezionale legittimo e motivato.
Codice Penale, art. 62-bis
Disciplina delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che non sussistevano elementi sufficienti per il loro riconoscimento e ha sottolineato l'assenza di una richiesta specifica e di elementi fattuali idonei in appello.
Codice di Procedura Penale, art. 597, comma 5
Attribuisce al giudice d'appello poteri officiosi di applicazione di benefici/attenuanti; la giurisprudenza e la Corte hanno interpretato che tale potere non impone l'obbligo di intervenire se la parte non ha sollecitato in appello (con specifica indicazione di fatti) l'applicazione dei benefici.
Cassazione, Sezioni Unite n. 22533/2018 (giurisprudenza)
Richiamata dalla difesa come principio dominante; la Corte di Cassazione chiarisce tuttavia che, pur potendo le Sezioni Unite aver riconosciuto la possibilità di intervento d'ufficio, in mancanza di sollecitazione specifica da parte delle parti non sussiste un motivo di cassazione per omessa applicazione di ufficio delle attenuanti.
Massime di principio
- Se si chiede il riconoscimento delle attenuanti generiche o di benefici (sospensione condizionale, non menzione) in sede d'appello, occorre formulare in modo espresso la relativa istanza nelle conclusioni e indicare fatti ed elementi di prova concreti che giustifichino la loro applicazione; una richiesta generica di assoluzione o di pena al minimo non è sufficiente.
- Il giudice di merito non è obbligato a motivare il diniego delle attenuanti generiche quando la parte non ha richiesto espressamente il loro riconoscimento in appello; in tal caso l'assenza di motivazione non costituisce automaticamente vizio di legge o di motivazione in Cassazione.
- Il potere 'officioso' del giudice d'appello (art. 597 c.p.p.) non comporta un obbligo automatico di applicare benefici o attenuanti: l'esercizio d'ufficio è più agevole se la parte ha sollevato la questione e ha fornito elementi fattuali; senza tale sollecitazione l'omissione non è censurabile in Cassazione.
- In impugnazioni in Cassazione basate su vizi motivazionali relativi alla quantificazione della pena è necessario dimostrare specifici errori logico-giuridici o omissioni concrete nella valutazione dei parametri di cui all'art. 133 c.p.; deduzioni generiche sulla discrezionalità del giudice difficilmente sopravvivono.
- In procedimenti decisi con contraddittorio cartolare secondo disciplina emergenziale, eventuali istanze di rinvio per astensione/delega difensiva sono inefficaci se non è stata richiesta la discussione orale nei termini; attenersi alle formalità previste per non pregiudicare i termini processuali.
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