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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27401/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello (del 08/01/2025) che, dopo rinvio dalla Cassazione, aveva rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 349 c.p. e aveva subordinato la sospensione condizionale della pena alla effettiva riduzione in pristino delle opere. Bruno Lucio deduceva violazione degli artt. 165 e 349 c.p. e contrasto con parti ormai irrevocabili della precedente sentenza di appello (n.4731/2015), sostenendo che le contravvenzioni urbanistiche e il delitto ambientale cui si ricollegava l'ordine di rimessione in pristino erano stati dichiarati estinti per prescrizione, per cui non poteva essere mantenuta la subordinazione del beneficio alla riduzione in pristino.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione circa la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla riduzione in pristino delle opere fosse già stata trattata e decisa nella sentenza rescindente della Cassazione e, quindi, non rimessa al giudizio di merito in sede di rinvio, che riguardava soltanto la rideterminazione del trattamento sanzionatorio per l'art. 349 c.p. La Corte ha richiamato il principio secondo cui le statuizioni autonome della sentenza rescindente formano giudicato e non sono suscettibili di ulteriore riesame. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 349 cod. pen.

    Reato per il quale è stata rideterminata la pena; il giudizio di rinvio riguardava esclusivamente il trattamento sanzionatorio per tale norma.

  • art. 165 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente tra i vizi denunciati, ma la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile senza riformulare un'interpretazione specifica contraria a quella già resa nella sentenza rescindente.

  • art. 31, comma 9 IDPR 380/2001

    Norma richiamata in relazione all'ordine di demolizione revocato dalla sentenza di appello n.4731/2015; la Corte territoriale aveva revocato l'ordine di demolizione ma mantenuto l'obbligo di riduzione in pristino.

  • art. 181, comma 1-bis d.lgs. n.42/2004

    Delitto ambientale originariamente contestato (da cui derivava l'ordine di rimessione in pristino); la Corte di cassazione nel giudizio rescindente lo ha dichiarato estinto per prescrizione, fatto che il ricorrente invocava per escludere la subordinazione della sospensione condizionale.

  • Sentenza Corte d'appello Napoli n.4731/2015

    "revoca la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'ordine di demolizione, fermo restando quello della riduzione in pristino dello stato dei luoghi"

    La precedente decisione aveva revocato l'ordine di demolizione ma aveva mantenuto l'obbligo di rimessione in pristino come condizione della sospensione condizionale; la Cassazione ha ritenuto quella valutazione già oggetto di esame nella sentenza rescindente e non rimessa al nuovo giudizio.

  • Principio di giurisprudenza consolidata sulla formazione del giudicato dopo annullamento parziale

    Quando la Corte di cassazione annulla parzialmente e decide specifici punti (statuizioni suscettibili di autonoma considerazione), tali statuizioni formano giudicato e non possono essere nuovamente riesaminate nel giudizio di rinvio.

Massime di principio

  • Se la Corte di cassazione, con sentenza rescindente, decide un punto in modo definitivo (anche nell'ambito di un annullamento parziale), quella statuizione forma giudicato e non può essere riproposta nel giudizio di rinvio.
  • La sospensione condizionale della pena può legittimamente essere subordinata all'esecuzione di misure ripristinatorie (es. riduzione in pristino o demolizione) quando tali misure servono ad eliminare le conseguenze dannose del reato, specialmente se l'autore ha proseguito l'abuso nonostante vincoli o sequestri.
  • Se l'obbligo di ripristino deriva da un reato poi dichiarato estinto per prescrizione, la possibilità di invocare l'estinzione per rimuovere automaticamente la condizione dipende da come la questione è stata precedentemente decisa: se la Cassazione ha già valutato e confermato la subordinazione, tale valutazione prevale.
  • In ricorsi per cassazione è essenziale distinguere tra questioni devolute con il rinvio (es. sola rideterminazione della pena) e questioni già decise nella sentenza rescindente; i motivi attinenti a questioni non devolute saranno dichiarati inammissibili.

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