Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1305/2026 - Catania, Sezione 4

per l'annullamento del diniego (espresso o tacito) di accesso agli atti richiesti con istanza del 10 luglio 2025, notificata a mezzo PEC in pari data, concernenti i controlli effettuati ai sensi dell’art. 13 del DDS 1263/2013 sulla s.r.l. Caseificio Valvo ai fini della verifica dello stato effettivo di realizzazione delle attività finanziate nell’ambito del PSR Sicilia 2007/2013, nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l’accesso e l’estrazione di copia integrale della documentazione che si trova presso l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Enna-Ufficio Servizio Agricoltura di Enna Servizio XI, articolazione territoriale dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura che ha gestito l’intero iter amministrativo del procedimento.

Giustizia amministrativa202502089

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego espresso o tacito di accesso alla documentazione relativa ai controlli ex art. 13 del DDS 1263/2013 sullo stato di realizzazione delle attività finanziate

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni erogatrici e procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l'annullamento del diniego, espresso o tacito, formatosi sull'istanza di accesso del 10 luglio 2025, nonché l'accertamento del diritto di ottenere l'ostensione e l'estrazione di copia integrale degli atti relativi ai controlli effettuati dall'Ispettorato Agricoltura di Enna ai fini della verifica dello stato effettivo di realizzazione delle attività finanziate nell'ambito del PSR Sicilia 2007/2013. Nel corso del giudizio è emerso che, con nota del 4 agosto 2025, l'Ispettorato aveva comunicato che i controlli richiesti non erano stati effettuati, poiché non si era proceduto al pagamento dello stato di avanzamento dei lavori e del saldo finale, per le ragioni indicate nel decreto di revoca del 18 gennaio 2018. AGEA ha inoltre precisato che la documentazione non poteva essere prodotta perché i controlli non erano mai stati eseguiti. La ricorrente ha quindi contestato il diniego, chiedendo l'accesso a documentazione ritenuta esistente o comunque riferita ad attività di controllo previste dal procedimento amministrativo.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso ritenendo inesistente la documentazione richiesta. La nota dell'Ispettorato Agricoltura di Enna e le precisazioni di AGEA hanno evidenziato che i controlli previsti dall'art. 13 del DDS 1263/2013 non erano mai stati effettuati, in ragione delle vicende che avevano condotto al decreto di revoca del 18 gennaio 2018. Non essendo materialmente esistenti gli atti richiesti, non poteva essere ordinata l'ostensione né l'estrazione di copie. Il Collegio ha richiamato, in termini, il principio affermato dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 settembre 2022, n. 7896. Le spese di lite sono state compensate, poiché non era chiaro se la nota del 4 agosto 2025 fosse pervenuta alla società prima della proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 13 DDS 1263/2013

    controlli effettuati ai sensi dell’art. 13 del DDS 1263/2013

    La disposizione individua i controlli previsti nell’ambito del procedimento di finanziamento, ma il giudice ha accertato che, nel caso concreto, tali controlli non erano stati eseguiti e quindi non esisteva la relativa documentazione.

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Il giudizio riguarda l'esercizio del diritto di accesso documentale, ma il testo della sentenza non indica specificamente le disposizioni applicate oltre al riferimento generale all'istanza di accesso.

Massime di principio

  • Il diritto di accesso documentale non può essere esercitato su atti o documenti materialmente inesistenti: l'amministrazione non è tenuta a formare nuovi documenti, ricostruire attività non compiute o eseguire controlli per soddisfare la richiesta ostensiva.
  • Quando l'amministrazione dimostra che l'attività amministrativa cui si riferisce l'istanza non è stata effettuata e che, pertanto, non esistono i relativi atti, la domanda di accesso deve essere rigettata per inesistenza della documentazione richiesta.
  • Ai fini della decisione sull'accesso, è rilevante l'effettiva esistenza dei documenti richiesti, non la mera previsione normativa o procedimentale dell'attività amministrativa dalla quale quei documenti avrebbero potuto derivare.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleBandi di finanziamento e graduatorie
RamiAccesso e trasparenzaContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.