Sentenza n. 732/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento - del provvedimento del Comune di Genova prot. n. 293753 del 30 agosto 2016, avente ad oggetto “Istanza di condono edilizio ai sensi dell’art. 31 della l. n. 47/1985 per il mantenimento di opere abusive eseguite in Via VIII Società Case – Descrizione opere: Realizzazione di un capannone”; - di ogni atto preparatorio, presupposto, conseguente o connesso e, in particolare: del provvedimento prot. n.246841 datato 18.7.2016, avente ad oggetto “Avviso di rigetto dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis L. n. 15/2005 (Comunicazione preventiva dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza)”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione. Le amministrazioni resistenti non si sono opposte alla compensazione delle spese; pertanto, le spese di lite sono state compensate. La sentenza non contiene una valutazione nel merito della legittimità del diniego di condono o dell'avviso di rigetto.
Atto impugnato: diniego dell'istanza di condono edilizio relativa al mantenimento di un capannone abusivo, preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto domanda di annullamento del provvedimento del Comune di Genova prot. n. 293753 del 30 agosto 2016, relativo all'istanza di condono edilizio presentata ai sensi dell'art. 31 della l. n. 47/1985 per il mantenimento di opere abusive consistenti nella realizzazione di un capannone, nonché dell'avviso di rigetto prot. n. 246841 del 18 luglio 2016 e degli atti connessi. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a indicare l'oggetto della domanda di annullamento. Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 23 aprile 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 31 l. 47/1985
La disposizione è indicata quale base normativa dell'istanza di condono edilizio oggetto del provvedimento impugnato; il giudice non ne esamina il contenuto applicativo per effetto dell'improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata nello svolgimento processuale in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non ne esplicita ulteriormente l'applicazione.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando non emerga un interesse residuo alla pronuncia, determina la sopravvenuta carenza d'interesse e l'improcedibilità del ricorso.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse, il giudice non esamina nel merito i vizi dedotti contro il provvedimento amministrativo impugnato.
- La regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione quando le amministrazioni resistenti non si oppongono alla richiesta di compensazione formulata dal ricorrente.
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