Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 02644/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto in giudizio l'altro deducendo di aver acquistato nel 1995 un'autovettura usata di provenienza estera, di averne pagato il prezzo con due assegni bancari consegnati al convenuto, di aver ricevuto solo il libretto di circolazione ma non il certificato di proprietà e di aver quindi dovuto riconsegnare il veicolo per la sua inutilizzabilità. Chiedeva la risoluzione della compravendita e il risarcimento del danno. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo non provata l'esistenza di un contratto di compravendita tra le parti, valorizzando la documentazione prodotta che indicava un acquisto diretto dall'estero e qualificando il convenuto come mero intermediario; avevano inoltre ritenuto inammissibile la prova testimoniale dedotta. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2721, 2724 e 2725 c.c., art. 111 Cost. e art. 157 c.p.c., sostenendo che l'inammissibilità della prova testimoniale non poteva essere rilevata d'ufficio e che, comunque, le limitazioni alla prova orale attengono a interessi privatistici; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o omesso esame di fatti decisivi, lamentando che non fosse stata spiegata la catena dei pagamenti, la destinazione degli assegni e la reale provenienza dell'auto, nonché la contraddittorietà della ricostruzione circa il ruolo del convenuto e la sottoscrizione del contratto in lingua tedesca.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza impugnata era sorretta anche da una ratio autonoma e decisiva non censurata: la Corte d'appello aveva infatti affermato, in ogni caso, l'inconferenza delle deposizioni testimoniali rispetto alle risultanze documentali. Quanto al secondo motivo, la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. è stata dichiarata inammissibile per mancata specificazione della diversità tra le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, in presenza di doppia conforme; la doglianza sulla motivazione apparente è stata invece ritenuta infondata, poiché la Corte territoriale aveva espresso una motivazione comprensibile, fondata sulle risultanze documentali, idonea a escludere l'esistenza di un contratto di compravendita tra le parti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi del DPR 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la correttezza della motivazione e la rilevabilità d'ufficio dell'inammissibilità della prova; la Corte non accoglie la doglianza.

  • art. 2721 c.c.

    Le limitazioni alla prova testimoniale non sono state ritenute rilevabili d'ufficio nel senso prospettato dal ricorrente, ma la censura è stata comunque dichiarata inammissibile per autonoma ratio non impugnata.

  • art. 2724 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla prova testimoniale; la Corte non ne ha tratto un principio favorevole al ricorrente.

  • art. 2725 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla prova per testi e sulla forma ad probationem; la censura non è stata accolta.

  • art. 157 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che la nullità derivante dall'inosservanza delle regole sulla prova testimoniale andrebbe eccepita dalla parte interessata e sarebbe sanabile; la Corte non decide nel merito del punto per inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro del primo motivo per dedurre nullità della sentenza e violazione di norme processuali.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Usato come parametro del secondo motivo per dedurre violazione di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, limita la deducibilità del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., richiedendo specifica indicazione delle ragioni di fatto delle due decisioni e della loro diversità.

  • art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012 conv. in L. n. 134 del 2012

    È richiamato per l'applicazione nel tempo della disciplina sulla doppia conforme al giudizio in esame.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione apparente; la Corte afferma che la motivazione della sentenza impugnata era invece percepibile e sufficiente.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro di violazione nella valutazione della prova; la Corte lo menziona nel contesto del motivo, senza accoglierlo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per il riparto dell'onere della prova; la Corte non ravvisa il vizio denunciato.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito è sorretta da una pluralità di rationes autonome e ciascuna è di per sé sufficiente a fondare la decisione, il ricorso per cassazione deve censurare tutte le rationes: l'omessa impugnazione anche di una sola determina l'inammissibilità delle censure contro le altre per difetto di interesse.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e non dimostra la diversità tra esse.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur essendo graficamente esistente, non consenta di comprendere il fondamento della decisione; non ricorre se la sentenza espone, sia pure sinteticamente, le risultanze documentali e il percorso logico seguito.
  • La contestazione dell'esistenza stessa di un contratto può essere risolta dal giudice mediante valutazione delle risultanze documentali; la prova testimoniale che sia comunque irrilevante rispetto a tale ricostruzione non può condurre alla cassazione della sentenza.
  • Le censure di violazione delle norme sulla prova testimoniale e sulla valutazione delle prove devono confrontarsi con l'effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata e con l'autonoma valenza delle argomentazioni poste a base del rigetto.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.