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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22149/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava: 1) la qualificazione del fatto come tentato omicidio (capo A), deducendo che l'agente non avrebbe avuto la volontà di uccidere ma solo di spaventare i contendenti; si richiamavano le dichiarazioni dell'imputato, la consulenza medico-legale di parte (traiettoria dei proiettili inclinata verso il basso), il parere del perito balistico (secondo cui chi volesse uccidere avrebbe puntato al volto), il numero limitato di colpi (due) e il fatto che i proiettili non avrebbero interessato organi vitali. 2) l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. in misura inferiore al massimo, nonostante il risarcimento ritenuto integrale: si sosteneva che, essendo integrale il risarcimento, la riduzione dovesse essere concessa nella massima estensione.

La decisione

La Corte di legittimità ha respinto il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto correttamente qualificata la condotta come tentato omicidio: il dolo è stato desunto dalle circostanze della condotta (azione univoca e non equivoca), in particolare dalla dinamica dell'evento, dal numero dei colpi esplosi, dalla distanza ravvicinata da cui è stato sparato (pochi centimetri), dal punto del corpo raggiunto e dall'arresto dell'azione solo dopo il secondo colpo che ha ferito la vittima; la lieve inclinazione verso il basso (circa 5°) non escludeva che l'arma fosse tenuta praticamente diritta e che l'agente fosse indifferente all'evento morte. Le osservazioni sul perito balistico sono state ritenute inammissibili o irrilevanti perché derivate da quesiti indotti e non determinanti per il giudizio di responsabilità. Non rileva infine che i proiettili non abbiano colpito organi vitali, perché il dolo va valutato con riferimento alle circostanze ex ante. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che, pur sussistendo il requisito dell'integralità del risarcimento per riconoscere l'attenuante, il giudice di merito conserva un potere discrezionale nel determinare l'entità della riduzione (fino a un terzo); la motivazione dei giudici di merito (contesto illecito legato a credito di droga, condotte successive quali la violazione della sorveglianza speciale e la fuga all'estero) è stata ritenuta entro i limiti della discrezionalità e non manifestamente illogica. Ricorso rigettato; condanna al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen. (tentativo)

    La sentenza ricava il dolo sulla base delle circostanze di fatto ex ante; l'univocità dell'azione per il tentato omicidio si desume dagli elementi concreti dell'azione criminosa

  • art. 575 cod. pen. (omicidio) combinato con art. 56

    La Corte conferma la qualificazione come tentato omicidio secondo i criteri giurisprudenziali (numero e direzione dei colpi, distanza, parte del corpo colpita)

  • art. 62, n. 6, cod. pen. (attenuante per risarcimento del danno)

    L'attenuante richiede il risarcimento integrale come presupposto, ma il giudice conserva il potere discrezionale di modulare la riduzione fino al terzo; non è automatica la concessione nella massima estensione

  • art. 616 comma 1 cod. proc. pen.

    art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Sancisce l'obbligo di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

  • art. 27 Cost.

    Richiamato a fondamento del potere di individualizzazione della pena e della discrezionalità del giudice nel congruare il trattamento sanzionatorio

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Imposta l'obbligo di omissione delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento

Massime di principio

  • Il dolo nel reato di tentato omicidio può essere ricavato dalle circostanze concrete della condotta (numero e reiterazione dei colpi, distanza di sparo, punto del corpo colpito, modalità esecutive), anche in assenza di confessione.
  • La traiettoria dei proiettili e le lievi inclinazioni non escludono il dolo se, nel loro complesso, consentono di ritenere che l'arma fosse sostanzialmente diretta verso la vittima e l'agente fosse indifferente all'evento morte.
  • I pareri tecnici (balistico, medico-legali) sono valutati nel contesto; risposte fornite a quesiti non pertinenti o indotti possono essere considerate non decisivi per il giudizio di responsabilità.
  • Il fatto che i proiettili non abbiano colpito organi vitali non esclude il tentato omicidio: il giudizio deve basarsi sulle condizioni e sulle scelte dell'agente ex ante, non sull'esito fortuito.
  • Per l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, il risarcimento integrale è presupposto necessario ma non sufficiente per ottenere automaticamente la riduzione nella massima misura; il giudice può modulare la riduzione entro i limiti discrezionali per adeguare la pena alle esigenze di individualizzazione.
  • Comportamenti successivi (es. violazioni della sorveglianza speciale, fuga, mantenimento di canali illeciti) e il contesto in cui si svolse l'illecito possono legittimamente incidere sulla determinazione dell'entità della riduzione per attenuanti

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