Cassazione Penale, Sentenza n. 23670/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Violazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen.: la Corte d'Appello, pur avendo ritenuto errata la dichiarazione di assenza dell'imputato nel giudizio di merito, ha desunto comunque l'effettiva conoscenza della pendenza del processo dalla sola nomina di un difensore di fiducia nominato anni prima e dalla notifica effettuata al difensore (ex art. 161, comma 4 c.p.p.), nonostante il difensore non si fosse mai presentato alle udienze; in tal modo avrebbe imposto al ricorrente l'onere di provare ulteriori comportamenti del difensore idonei a dimostrare la continuità del rapporto, in contrasto con i principi espressi dalle Sezioni Unite (sent. "Ismail")
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte di legittimità ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte territoriale, ritenendo che la sola nomina del difensore e la notifica al suo domicilio non siano sufficienti a provare l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato; è necessario accertare caso per caso l'esistenza di un rapporto processuale concreto tra assistito e difensore e motivare adeguatamente le ragioni per ritenere che l'assenza sia volontaria e consapevole
Norme richiamate
Norma richiamata quale presupposto della censura: riguarda la rescissione del giudicato per causa di nullità o vizio che abbia inciso sulla sentenza; il ricorrente lamentava violazione di tale norma in relazione alla dichiarazione di assenza
"Il giudice procede in assenza dell'imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole."
La norma, anche nella versione novellata dal d.lgs. 150/2022, elenca fattori che il giudice deve tenere in considerazione (modalità della notificazione, atti compiuti dall'imputato, nomina di difensore, ecc.) ma non instaura una presunzione automatica di conoscenza in caso di nomina del difensore
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (modifica art. 420-bis)
La novellazione conferma che la nomina del difensore è un elemento fra altri da valutare e non una prova presuntiva sufficiente di conoscenza personale dell'imputato
Sez. U. n. 23948 del 28/11/2019 (sent. "Ismail")
"una situazione di piena conoscenza personale (o comprovato rifiuto) della chiamata in giudizio"
Principio secondo cui per procedere in assenza è necessaria la conoscenza effettiva, non meramente presunta o legale, della vocatio in iudicium; la nomina del difensore e l'elezione di domicilio devono essere reali e produttive di effettiva informazione
Corte EDU – Somogyi e Sejdovic
Giurisprudenza convenzionale richiamata per sottolineare l'esigenza di effettività delle informazioni fornite all'imputato e di garanzie procedurali prima di procedere in sua assenza
art. 161, comma 4 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la notificazione al difensore nei casi previsti; applicata nel caso concreto ma la Corte ha ritenuto che la semplice notifica al difensore non dimostri automaticamente la conoscenza del processo da parte dell'imputato
art. 97, comma 4 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla sostituzione delle udienze quando il difensore nominato non si presenta; elemento fattuale rilevante ma non decisivo per presumere conoscenza dell'imputato
Corte Cost. sent. n. 192 del 2023
"ragionevoli sforzi" ... "indizi precisi e oggettivi"
Richiama l'obbligo delle autorità di compiere ragionevoli sforzi per rintracciare l'imputato e l'esigenza di indizi precisi e oggettivi per ritenere che questi abbia ricevuto sufficienti informazioni del processo
Sez. 6, n. 44089 del 23/10/2024 (El Abbasi Tarek)
Conferma che la dichiarazione di assenza è legittima solo se fondata sull'effettiva conoscenza del processo e che la negligenza informativa dell'imputato non è di per sé indizio incontrovertibile della volontà di sottrarsi
Massime di principio
- La mera nomina di un difensore di fiducia e la notifica al suo domicilio non costituiscono di per sé prova sufficiente che l'imputato abbia realemente conosciuto la pendenza del processo
- Per procedere in assenza dell'imputato è richiesta la prova di una conoscenza effettiva (o di un comprovato rifiuto) della vocatio in iudicium, valutata caso per caso
- La negligenza informativa nei rapporti tra imputato e difensore non può automaticamente essere interpretata come volontà di sottrarsi al processo; occorrono condotte positive e elementi psicologici della volontà
- Spetta al giudice motivare in modo congruo e specifico perché gli elementi indicati (notifiche, nomina difensore, atti precedenti) conducono a ritenere che l'assenza sia volontaria e consapevole
- Le autorità devono aver compiuto "ragionevoli sforzi" per rintracciare l'imputato e devono addurre "indizi precisi e oggettivi" per negare il diritto dell'imputato a partecipare; in mancanza, va esclusa la validità della dichiarazione di assenza
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