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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29745/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di due imputati per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, in relazione a un episodio avvenuto all’interno di un monolocale. Secondo la ricostruzione di merito, all’arrivo degli operanti la porta dell’alloggio veniva aperta solo dopo un intervallo di 15-20 minuti, durante il quale si udivano ripetuti rumori di scarico del water; una volta entrati, venivano rinvenuti 0,1922 grammi di cocaina, ritagli di cellophane identici a quello usato per avvolgere la sostanza, due bilancini di precisione e 20.000 euro in una cassaforte. I ricorrenti sostenevano che la Corte territoriale avesse trascurato la deposizione di un funzionario di polizia, da cui sarebbero emersi elementi favorevoli alla difesa, e che la motivazione fosse illogica nell’attribuire loro la disponibilità dell’alloggio pur in assenza di prova di un titolo di godimento dell’immobile. Contestavano inoltre la configurabilità del concorso nel reato, deducendo che la motivazione si fondasse sulla sola presenza nel locale e non individuasse alcun concreto contributo morale o materiale, così da non distinguere il concorso dalla mera connivenza non punibile. Il Procuratore generale chiedeva il rigetto dei ricorsi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto aspecifica la censura fondata sul preteso travisamento per omissione della deposizione del funzionario di polizia, perché i ricorrenti non avevano allegato il verbale della deposizione e ciò impediva il controllo di legittimità. Ha poi escluso la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata: la Corte di appello aveva valorizzato elementi ulteriori rispetto alla mera presenza degli imputati nel monolocale, in particolare la relazione di fatto con l’alloggio e con i beni custoditi, desunta anche dalla richiesta di restituzione della somma di 20.000 euro. Ha quindi ritenuto non illogica la conclusione sulla detenzione dello stupefacente e irrilevante, nel caso concreto, la distinzione tra connivenza e concorso, perché i giudici di merito avevano accertato una partecipazione alla detenzione e non una mera tolleranza. Il ricorso è stato ritenuto in sostanza volto a ottenere una nuova valutazione del fatto, non consentita in cassazione. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Disposizione incriminatrice posta a base della condanna per detenzione di stupefacente a fini di spaccio, confermata nei giudizi di merito.

  • art. 110 c.p.

    Invocato dai ricorrenti per contestare la configurabilità del concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto non decisiva la censura perché i giudici di merito avevano accertato una detenzione concorsuale, non una mera connivenza.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per delimitare la sintesi del motivo di ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell’inammissibilità.

  • legge n. 103/2017

    Richiamata per la disciplina della prescrizione applicabile ratione temporis, con esclusione della prescrizione del reato prima della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura di travisamento della prova per omissione richiede specificità e l’allegazione dell’atto processuale asseritamente trascurato, così da consentire alla Corte di verificare il dedotto errore.
  • Non è manifestamente illogica la motivazione che, in tema di detenzione di stupefacenti, valorizzi non solo la presenza dell’imputato nel luogo del rinvenimento, ma anche ulteriori indici fattuali di disponibilità dell’alloggio e dei beni ivi custoditi.
  • La distinzione tra mera connivenza e concorso nel reato presuppone che l’imputato sia estraneo alla condotta criminosa altrui; quando il giudice di merito accerta una partecipazione alla detenzione, la doglianza sulla connivenza diviene inconferente.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una diversa lettura del compendio probatorio o una nuova valutazione dei fatti già compiuta dal giudice di merito, salvo vizi di motivazione effettivamente ravvisabili nei limiti del sindacato di legittimità.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando non ricorrono ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

Testo integrale

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