Cassazione Civile, Ordinanza n. 00612/2026 del 11/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
I comproprietari di un edificio convenivano in giudizio l'altro comproprietario, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni asseritamente derivati da opere eseguite senza titolo o in violazione delle distanze e del decoro architettonico dell'immobile comune. In particolare, lamentavano la realizzazione di un manufatto in appoggio alla facciata, di una porta-finestra, di tre pensiline e di una caldaia, con alterazione del decoro architettonico e diminuzione del valore economico dell'edificio. Il Tribunale rigettava la domanda rilevando che, nelle more, le opere erano state demolite. La Corte d'appello confermava il rigetto, osservando che la demolizione aveva fatto riacquistare all'immobile il valore di mercato e che non era stata provata la sussistenza di ulteriori specifici pregiudizi economici; quanto al decoro architettonico, riteneva che l'edificio fosse già in stato di degrado prima degli interventi contestati. Con il ricorso per cassazione venivano proposti tre motivi: 1) violazione degli artt. 871, 872 e 1226 c.c., per avere escluso il danno risarcibile nonostante la lesione temporanea e la pretesa natura in re ipsa del deprezzamento; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo alla pretesa illogicità della decisione di primo grado sul decoro architettonico; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo alle spese, sostenendo che la domanda fosse originariamente fondata e che il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nelle ipotesi di violazione delle distanze legali il danno non è mai in re ipsa e deve essere allegato e provato, anche per presunzioni; inoltre, quando le opere abusive siano state rimosse, il risarcimento può riguardare solo il pregiudizio effettivamente patito per il periodo di permanenza dell'opera e non il mero deprezzamento astrattamente eliminato dalla demolizione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché diretto in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e dell'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito in ordine al decoro architettonico. Ha assorbito il terzo motivo, rilevando che dalla statuizione di rigetto della domanda di merito era ormai derivato il giudicato sull'infondatezza della pretesa originaria. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio e anche alle ulteriori somme ex art. 96 c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 871 c.c.
Richiamato come norma invocata dai ricorrenti in tema di distanze e tutela del proprietario confinante.
art. 872 c.c.
Richiamato come norma invocata dai ricorrenti in tema di violazione delle distanze legali e conseguenze risarcitorie.
art. 1226 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per la liquidazione equitativa del danno; la Corte ribadisce che il danno deve comunque essere allegato e provato.
art. 1102 c.c.
Richiamato dalla Corte d'appello per ricondurre lo stato dell'edificio all'uso fatto dai comproprietari delle parti comuni o perimetrali.
art. 112 c.p.c.
Invocato nel motivo di ricorso per denunciare omessa pronuncia.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Invocato nel motivo di ricorso per denunciare carenza o insufficienza della motivazione/sentenza.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di condanna alle spese secondo soccombenza.
art. 92 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la regolazione delle spese.
art. 96 c.p.c.
Applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento di ulteriori somme per responsabilità aggravata e in favore della cassa delle ammende, come previsto nel rito camerale ex art. 380-bis c.p.c.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la definizione anticipata e per il collegamento con la condanna ex art. 96 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto se previsto.
Massime di principio
- Nelle controversie per violazione delle distanze legali il danno risarcibile non è in re ipsa: il danneggiato deve allegarne e provarne l'effettiva esistenza, anche mediante presunzioni, indicando gli elementi da cui desumere la concreta riduzione di fruibilità, di valore o altri pregiudizi della proprietà.
- Se le opere edilizie abusive o illegittime vengono demolite, il risarcimento può essere riconosciuto solo per il pregiudizio effettivamente sofferto nel periodo in cui la lesione è perdurata; non è sufficiente allegare un generico deprezzamento del bene se tale effetto risulti eliminato dalla rimozione.
- La deduzione di omessa pronuncia non può essere usata per ottenere in cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio: quando la censura mira in realtà a contestare l'apprezzamento di fatto del giudice di merito, il motivo è inammissibile.
- Una volta che la decisione di merito abbia definitivamente rigettato la domanda principale, la questione sulle spese o sulla pretesa cessazione della materia del contendere resta priva di autonoma rilevanza nei limiti in cui dipenda dall'infondatezza ormai accertata della domanda.
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