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Sentenza

Sentenza n. 8868/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento del provvedimento di diniego dell’istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata dalla Domina Costruzioni in data 12.11.2025 (prot. 526671), adottato dall’Agenzia Delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, con nota prot. AGEDP1RM_20344_2026_320, avente ad oggetto “Istanza di accesso presentata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 – prot. 526671 del 13/11/2025 – rigetto”, notificato in data 15.01.2026, nonché per l’accertamento del diritto dell’istante ad ottenere l’accesso alla richiesta documentazione e per la conseguente condanna dell’amministrazione ad esibire i documenti indicati nell’istanza di accesso entro un termine non superiore a 30 giorni.

Giustizia amministrativa202602202

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego dell'istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata dalla società privata

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate alla propria istanza di accesso documentale. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha prodotto documenti e una memoria dai quali risultava l'avvenuta soddisfazione della pretesa ostensiva. La ricorrente ha quindi chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, insistendo soltanto per la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la produzione documentale effettuata dall'amministrazione aveva soddisfatto la pretesa della ricorrente. Il Collegio ha tuttavia compensato integralmente le spese di giudizio, ritenendo sussistenti giusti motivi connessi alle peculiarità della vicenda, anche in ragione della pendenza dell'appello proposto dalla ricorrente contro una precedente sentenza del Tribunale di Roma. La sentenza è stata dichiarata eseguibile dall'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale della parte ricorrente risulta integralmente soddisfatta.

Massime di principio

  • Nel giudizio in materia di accesso, la produzione dei documenti richiesti da parte dell'amministrazione nel corso del processo, quando soddisfa integralmente la pretesa ostensiva, giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone il venir meno dell'utilità concreta della decisione richiesta, per effetto della soddisfazione sopravvenuta della pretesa sostanziale azionata.
  • La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di giusti motivi riferiti alle peculiarità della vicenda concreta, anche quando la parte ricorrente abbia richiesto l'applicazione del criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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