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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44420/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la rescissione del giudicato sostenendo di non essere mai venuto a conoscenza del procedimento a suo carico perché, dopo essersi allontanato dall'Italia, non avrebbe potuto conoscere il suo status di indagato né eleggere domicilio o nominare un difensore.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte Suprema ha ritenuto infondata la deduzione del ricorrente: risulta infatti che lo stesso si era trasferito in Svezia nel 2012 usando un diverso nominativo e aveva chiesto un permesso di soggiorno, elemento interpretato come volontà di sottrarsi al procedimento; inoltre il pubblico ministero lo aveva già dichiarato irreperibile (provv. 12 marzo 2013) e tale dichiarazione era stata confermata nei gradi successivi. Perciò la richiesta di rescissione è respinta e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • norme processuali sulla rescissione del giudicato e sulla dichiarazione di irreperibilità

    La Corte ha interpretato che la dichiarazione di irreperibilità operata dal pubblico ministero (con successive conferme) e la condotta del ricorrente — trasferimento all'estero con assunzione di diversa identità e richiesta di permesso in Svezia — costituiscono prova della volontà di sottrarsi al processo, rendendo inammissibile la domanda di rescissione per mancata conoscenza del procedimento.

Massime di principio

  • L'allontanamento dal territorio nazionale non garantisce l'inefficacia degli atti processuali: se vi sono elementi che indicano la volontà di sottrarsi (es. cambio di identità o trasferimento all'estero) il giudice può confermare la dichiarazione di irreperibilità.
  • Per ottenere la rescissione del giudicato per mancata notifica è necessario fornire prove concrete della inesistenza della conoscenza del procedimento e dell'impossibilità di eleggere domicilio o nominare difensore; mere affermazioni non sono sufficienti.
  • La condotta del soggetto (domande amministrative all'estero, uso di differenti generalità) può essere valutata come prova contraria alla buona fede e alla mancata conoscenza del processo.
  • Le richieste manifestamente infondate possono essere dichiarate inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende).
  • In situazioni simili è utile documentare, con atti ufficiali (iscrizioni anagrafiche, comunicazioni consolari, certificazioni di residenza/reperibilità), la reale impossibilità a ricevere le notifiche o la mancata conoscenza degli atti, e contestare tempestivamente la dichiarazione di irreperibilità del PM.

Testo integrale

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