Cassazione Penale, Sentenza n. 44420/2022 del 22/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la rescissione del giudicato sostenendo di non essere mai venuto a conoscenza del procedimento a suo carico perché, dopo essersi allontanato dall'Italia, non avrebbe potuto conoscere il suo status di indagato né eleggere domicilio o nominare un difensore.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte Suprema ha ritenuto infondata la deduzione del ricorrente: risulta infatti che lo stesso si era trasferito in Svezia nel 2012 usando un diverso nominativo e aveva chiesto un permesso di soggiorno, elemento interpretato come volontà di sottrarsi al procedimento; inoltre il pubblico ministero lo aveva già dichiarato irreperibile (provv. 12 marzo 2013) e tale dichiarazione era stata confermata nei gradi successivi. Perciò la richiesta di rescissione è respinta e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norme processuali sulla rescissione del giudicato e sulla dichiarazione di irreperibilità
La Corte ha interpretato che la dichiarazione di irreperibilità operata dal pubblico ministero (con successive conferme) e la condotta del ricorrente — trasferimento all'estero con assunzione di diversa identità e richiesta di permesso in Svezia — costituiscono prova della volontà di sottrarsi al processo, rendendo inammissibile la domanda di rescissione per mancata conoscenza del procedimento.
Massime di principio
- L'allontanamento dal territorio nazionale non garantisce l'inefficacia degli atti processuali: se vi sono elementi che indicano la volontà di sottrarsi (es. cambio di identità o trasferimento all'estero) il giudice può confermare la dichiarazione di irreperibilità.
- Per ottenere la rescissione del giudicato per mancata notifica è necessario fornire prove concrete della inesistenza della conoscenza del procedimento e dell'impossibilità di eleggere domicilio o nominare difensore; mere affermazioni non sono sufficienti.
- La condotta del soggetto (domande amministrative all'estero, uso di differenti generalità) può essere valutata come prova contraria alla buona fede e alla mancata conoscenza del processo.
- Le richieste manifestamente infondate possono essere dichiarate inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende).
- In situazioni simili è utile documentare, con atti ufficiali (iscrizioni anagrafiche, comunicazioni consolari, certificazioni di residenza/reperibilità), la reale impossibilità a ricevere le notifiche o la mancata conoscenza degli atti, e contestare tempestivamente la dichiarazione di irreperibilità del PM.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44265/2022 del 22/11/2022
- Sentenza penale · 22 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44266/2022 del 22/11/2022
- Sentenza penale · 22 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44267/2022 del 22/11/2022
- Sentenza penale · 22 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44270/2022 del 22/11/2022
- Sentenza penale · 22 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44273/2022 del 22/11/2022
- Sentenza penale · 22 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 44365/2022 del 22/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →