Ordinanza n. 152/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento emesso sul portale Sportello per l’Immigrazione di Pesaro e Urbino a seguito di istanza n. PU5610283128, ricevuto in data 11.08.2025, avente ad oggetto: rifiuto della richiesta di nullaosta ai sensi dell’art. 22, comma 5 quinquies, del d.lgs. n. 286/98 per decorrenza dei termini; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rifiuto della richiesta di nullaosta al lavoro subordinato per decorrenza dei termini e conseguente archiviazione automatica dell'istanza sul portale dello Sportello per l'Immigrazione
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha impugnato il provvedimento con cui, a seguito dell'istanza presentata sul portale dello Sportello per l'Immigrazione, è stata rifiutata la richiesta di nullaosta ai sensi dell'art. 22, comma 5 quinquies, del d.lgs. n. 286/1998, in ragione della mancata conferma esplicita dell'istanza entro il termine previsto. In sede cautelare è emerso che l'archiviazione era stata determinata da un automatismo del sistema e dal solo decorso del termine, senza l'accertamento di motivi ostativi sostanziali. La ricorrente ha allegato che la mancata conferma era dipesa da una mera svista del datore di lavoro e non dall'assenza di volontà di assumere il lavoratore. Sono stati valorizzati la novità e la complessità della disciplina, la scarsa chiarezza delle istruzioni relative ai termini e la chiara intenzione datoriale di concludere il contratto di soggiorno.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ai fini del riesame. Ha rilevato che il rigetto o l'archiviazione non risultavano fondati su ragioni sostanziali, ma su un automatismo informatico collegato alla mancata conferma dell'istanza entro il termine. Il giudice ha ritenuto che la svista del datore di lavoro, la complessità e la scarsa chiarezza della normativa e delle istruzioni, nonché la persistente manifestazione di volontà di assumere il lavoratore, giustificassero una rivalutazione amministrativa della posizione. Ha inoltre affermato che i principi di collaborazione e buona fede impongono di considerare le manifestazioni di interesse dell'interessato anche quando la procedura telematica non sia stata perfezionata correttamente, non potendo decisioni incidenti su diritti fondamentali essere affidate a meri automatismi ostativi. Ha ordinato all'Amministrazione di procedere, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, a un approfondito riesame in contraddittorio con l'interessato e di concluderlo con un provvedimento adeguatamente motivato. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata all'8 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 5 quinquies, d.lgs. n. 286/1998
senza che la richiesta di nulla osta sia stata esplicitamente confermata dal datore di lavoro
Il decorso del termine e la mancata conferma esplicita dell'istanza non legittimano, in presenza delle circostanze concrete valorizzate dal giudice, un automatismo ostativo privo di accertamento di motivi sostanziali; la posizione deve essere riesaminata dall'Amministrazione con adeguata motivazione.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la valutazione e l'accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame.
Massime di principio
- Nelle procedure amministrative telematiche concernenti il nullaosta al lavoro di cittadini stranieri, l'archiviazione automatica per il solo decorso del termine e la mancata conferma informatica dell'istanza non possono sostituire ogni valutazione sostanziale quando non emergano motivi ostativi all'assunzione.
- La mera svista nella conferma dell'istanza può giustificare il riesame amministrativo quando risulti persistente e chiara la volontà del datore di lavoro di concludere il contratto di soggiorno, soprattutto in presenza di disciplina nuova, complessa e accompagnata da istruzioni poco chiare.
- I principi di collaborazione e buona fede impongono all'Amministrazione di considerare le manifestazioni di interesse del privato anche se la procedura automatica sul portale non è stata correttamente completata.
- Decisioni amministrative incidenti su diritti fondamentali non possono essere rimesse a meri automatismi informatici privi di un adeguato accertamento sostanziale e di una motivazione individualizzata.
- Quando accoglie la cautela ai fini del riesame, il giudice può ordinare all'Amministrazione di rivalutare la posizione entro un termine determinato, in contraddittorio con l'interessato e con obbligo di adottare una decisione adeguatamente motivata.
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