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Sentenza

Sentenza n. 2883/2026 - Milano, Sezione 4

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.48/2025 del Tribunale di Lecco;

Giustizia amministrativa202504058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Lecco che riconosceva alla ricorrente la retribuzione professionale docenti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecco, che aveva accertato il suo diritto a percepire euro 2.880,33, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, a titolo di retribuzione professionale docenti. Dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha accreditato la somma dovuta. La ricorrente ha quindi dichiarato integralmente soddisfatta la propria pretesa, insistendo soltanto per la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa sostanziale azionata in ottemperanza era stata integralmente soddisfatta mediante l'accredito della somma dovuta. Ha tuttavia posto le spese del giudizio a carico del Ministero, rilevando che l'ottemperanza era intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 800,00, oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.

  • art. 26 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la regolazione delle spese nel giudizio amministrativo.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile al processo amministrativo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato intervenuta nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, purché la pretesa sostanziale azionata sia stata completamente soddisfatta.
  • Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio, in considerazione della necessità che ha determinato il ricorrente ad agire.
  • Le spese possono essere distratte in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari, secondo la disciplina richiamata dal processo amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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