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Ordinanza

Ordinanza n. 849/2026 - Milano, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del Bando di gara per la fornitura di mastelli per la raccolta rifiuti, del relativo Disciplinare di gara e del relativo Capitolato speciale di appalto, relativi alla “gara europea a procedura aperta per l’affidamento mediante accordo quadro della fornitura di mastelli in polipropilene (pp) da: lt 10 per la raccolta differenziata della frazione umida, da lt. 30 per la raccolta differenziata del vetro e da lt 40 per la raccolta differenziata della carta, comprensiva di distribuzione alle utenze domestiche”; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, di data ed estremi sconosciuti, ivi inclusi, ove occorra, i chiarimenti resi dalla Stazione appaltante, rispettivamente, in data 8 giugno 2026 e in data 9 giugno 2026.

Giustizia amministrativa202602450

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: bando, disciplinare e capitolato speciale relativi alla gara europea a procedura aperta per la fornitura, mediante accordo quadro, di mastelli per la raccolta differenziata, nonché i chiarimenti della stazione appaltante

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato gli atti della procedura di gara, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile poiché rivolto anche contro clausole aventi tenore escludente. Nel merito cautelare, la ricorrente ha contestato le prescrizioni della lex specialis relative alle caratteristiche dei mastelli, deducendo che la stazione appaltante avrebbe esercitato in modo illegittimo la propria discrezionalità nella definizione delle specifiche tecniche. Il testo non indica ulteriori specifici motivi o norme violate.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che, pur essendo ammissibile l'impugnazione di clausole escludenti, le censure non apparissero assistite da sufficiente fondatezza in questa fase. La stazione appaltante dispone di ampia discrezionalità nella predisposizione della lex specialis e, secondo il giudice, tale discrezionalità non risultava esercitata in modo arbitrario o illogico. Le prescrizioni relative alla maggiore robustezza e durevolezza dei mastelli erano giustificate dalla necessità di ridurre rotture e sostituzioni durante la vita utile dei contenitori, tenuto conto delle condizioni climatiche particolarmente ventose del luogo di utilizzo, come risultava dalla relazione del RUP. Quanto al periculum in mora, nella comparazione degli interessi prevalevano quelli della stazione appaltante, poiché la gara era funzionale allo svolgimento dell'essenziale servizio di raccolta dei rifiuti e utilizzava un finanziamento subordinato alla celere conclusione della procedura, con necessità di fornire e distribuire i mastelli per il vetro entro il 28 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata fissata l'udienza pubblica per il merito al 26 gennaio 2027.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con valutazione del fumus boni iuris e del danno grave e irreparabile, nonché comparazione degli interessi.

  • art. 25 c.p.a.

    Richiamato nell'epigrafe per il domicilio della parte ricorrente; il testo non attribuisce alla disposizione un ruolo decisivo nella motivazione.

Massime di principio

  • L'impugnazione di prescrizioni della lex specialis è ammissibile quando esse presentano un contenuto immediatamente escludente, anche prima dell'esito della gara.
  • Nella fase cautelare, la discrezionalità tecnica e amministrativa della stazione appaltante nella definizione delle caratteristiche della fornitura non è sindacabile in assenza di elementi che evidenzino arbitrarietà o illogicità.
  • Le prescrizioni tecniche di gara possono essere ritenute legittime quando risultano correlate a esigenze concrete di funzionalità, robustezza e durata del bene da acquistare, adeguatamente riferite alle condizioni di utilizzo e supportate dall'istruttoria dell'amministrazione.
  • Nel bilanciamento cautelare, l'interesse alla sospensione degli atti di gara può recedere rispetto all'interesse pubblico alla celere acquisizione di una fornitura strumentale allo svolgimento di un servizio essenziale e alla conservazione di un finanziamento subordinato alla tempestiva conclusione della procedura.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelareDifetto di istruttoria

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