Sentenza n. 733/2026 - Napoli, Sezione 7
per l’annullamento: - della nota del Responsabile p.t. del SETTORE AMBIENTE – II Servizio –Ufficio SUAP del Comune di Marano di Napoli, avente prot. RU 34548-2025 del 02.09.2025inviata a mezzo pec in pari data, di parziale diniego sull’istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss., L. 241/1990 in data 02/08/2025 dalla ricorrente sig.ra Paesano Annunziata per aver accesso a tutta la documentazione meglio indicata nell’istanza medesima ed assunta al Prot. nn. 31433-31435 del 04/08/2025 del Comune di Marano di Napoli, con la quale è stato limitato il diritto di accesso della ricorrente alla sola estrazione della copia degli atti indicati ai punti “V”, “VI” e “XI” della suddetta nota, negando il rilascio degli ulteriori atti e documenti richiesti, ed in possesso dell’Ente, in quanto definiti genericamente “endoprocedimentali” rispetto alla Conferenza dei Servizi indetta in data 21/03/2025, scaturita dalla “Pratica impresainungiorno.gov.it | “08936640963- 06022025-1556” presentata dalla società INWIT S.p.A.; - di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti; NONCHE' CONTRO -il mancato rilascio della documentazione richiesta alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Area Metropolitana di Napoli (MIC_SABAP_NA-MET), nonostante l'autorizzazione concessa dal medesimo Ente all'odierna ricorrente, con Nota RU 18586-P del 07/08/2025, a seguito della medesima istanza formulata a mezzo p.e.c. in data 02/08/2025 ed assunta al Prot. SABAP-NA-MET n. 18293 del 05/08/2025; NONCHE' AVVERSO il silenzio inadempimento di tutte le altre Amministrazioni convenute, e partecipanti alla Conferenza dei Servizi indetta dal Comune di Marano di Napoli in data 21/03/2025, a seguito dell'istanza formulata da INWIT SPA sopra indicata; NONCHE' PER LA DECLARATORIA DI ACCERTAMENTO del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell'istanza di accesso agli atti presentata in data 02.08.2025, con conseguente ordine alle Amministrazioni intimate di esibizione di tutta la documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso del Comune di Marano di Napoli, mancato rilascio di documenti da parte della Soprintendenza e silenzio delle altre amministrazioni partecipanti a una conferenza di servizi relativa a una pratica autorizzativa per infrastrutture di telecomunicazione
Esito
La controversia
La ricorrente aveva presentato un'istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, chiedendo copia della documentazione relativa alla conferenza di servizi avviata per una pratica presentata da una società operante nel settore delle infrastrutture wireless. Il Comune aveva accolto solo parzialmente l'istanza, consentendo l'accesso a tre categorie di atti e negando gli ulteriori documenti perché genericamente qualificati come endoprocedimentali. La ricorrente contestava tale diniego deducendo la violazione degli artt. 22 e 24 della l. 241/1990, difetto di istruttoria, travisamento del dato normativo, manifesta illogicità, violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della l. 241/1990 e dell'art. 44, comma 5, del d.lgs. 259/2003, nonché il mancato adempimento da parte della Soprintendenza dell'autorizzazione all'accesso già concessa, la violazione del termine di conclusione del procedimento previsto dall'art. 2 della l. 241/1990, la lesione del diritto di difesa e di effettività della tutela giurisdizionale, dei principi di trasparenza e buona amministrazione e l'eccesso di potere per illogicità manifesta. Era inoltre chiesto l'accertamento del diritto di accesso e l'ordine di esibizione della documentazione da parte delle amministrazioni intimate.
La decisione
Nelle more del giudizio, la Soprintendenza ha consentito l'accesso e ha depositato la relativa documentazione; ARPAC ha prodotto i propri pareri; il Comune ha depositato tutta la documentazione richiesta, precisando che l'atto conclusivo del procedimento non esisteva. La ricorrente, preso atto dell'integrale soddisfazione della pretesa, ha dichiarato in camera di consiglio la cessazione della materia del contendere, insistendo soltanto per le spese. Il TAR ha ritenuto pienamente soddisfatto l'interesse azionato e, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
artt. 22 e 24 l. 241/1990
Disciplinano il diritto di accesso documentale e i relativi limiti; sono richiamati quali fondamento della domanda di accesso, ma la sentenza non ne esamina nel merito l'applicazione perché dichiara cessata la materia del contendere.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato come parametro dell'obbligo di motivazione del diniego parziale, senza specifica decisione di merito.
art. 2 l. 241/1990
Richiamato in relazione al termine di conclusione del procedimento di accesso, senza specifica decisione di merito.
art. 44, comma 5, d.lgs. 259/2003
Richiamato dalla ricorrente quale parametro di legittimità del diniego nell'ambito della procedura autorizzativa per infrastrutture di comunicazione elettronica; non viene esaminato nel merito.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta; il TAR lo applica dopo la produzione della documentazione richiesta e la dichiarazione della ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio in materia di accesso, la sopravvenuta integrale ostensione della documentazione richiesta determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., quando viene meno l'interesse concreto alla decisione sulla legittimità del diniego o del silenzio.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che, nelle more del giudizio, la pretesa sostanziale azionata sia stata pienamente soddisfatta, anche mediante la produzione in giudizio della documentazione richiesta.
- Quando la parte ricorrente dichiara in camera di consiglio che l'interesse all'accesso è stato integralmente soddisfatto e chiede soltanto la regolazione delle spese, il giudice può definire il giudizio con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, senza esaminare nel merito i vizi dedotti contro il diniego o il silenzio.
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