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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03077/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il classamento catastale di un immobile a destinazione speciale (parco eolico) e la determinazione della rendita catastale proposta dalla contribuente dopo l'entrata in vigore della L. n. 208/2015. L'amministrazione aveva rettificato la rendita includendo alcune componenti di costo e escludendo dalla stima solo il valore della "torre" dell'aerogeneratore. La società, divenuta ricorrente per cassazione quale incorporante della originaria contribuente, ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione insufficiente/apparente, per non aver spiegato perché fosse escluso solo il valore della torre e non anche altre voci; (2) violazione dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, assumendo che l'onere della prova sulla correttezza della rendita gravasse sull'Ufficio e non sulla contribuente; (3) violazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015, sostenendo che la rendita dovesse essere calcolata solo su suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi, con esclusione di ulteriori elementi ritenuti estranei dalla commissione regionale. La Corte ha ritenuto il primo e il secondo motivo infondati e il terzo inammissibile, oltre che infondato nel merito, osservando che la sentenza impugnata era adeguatamente motivata, che non vi era stata una vera inversione dell'onere della prova ma una valutazione di correttezza del calcolo dell'Ufficio, e che la censura di violazione di legge mirava in realtà a rivalutare il merito e non individuava con specificità gli elementi normativi o fattuali decisivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Basilicata che aveva accolto solo parzialmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate, escludendo dalla rendita catastale soltanto il valore della torre dell'aerogeneratore ma mantenendo incluse le altre componenti considerate dall'Ufficio. Ha inoltre disposto le spese secondo soccombenza, con prenotazione a debito per l'Amministrazione, e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge non può essere usata per sollecitare una rivalutazione del fatto compiuto dai giudici di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La mancanza o apparenza della motivazione integra nullità della sentenza solo nei casi estremi individuati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale è oggi ridotto al minimo costituzionale e non consente il sindacato sulla mera sufficienza della motivazione.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    Richiama il requisito di motivazione delle sentenze tributarie, ma la censura è stata respinta perché la motivazione della decisione impugnata era ritenuta adeguata.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992

    La Corte osserva che la norma non appariva applicabile ratione temporis alla fattispecie, comunque non vi è stata una vera decisione fondata su un onere probatorio improprio a carico del contribuente.

  • art. 1, comma 21, L. 208/2015

    Per gli immobili a destinazione speciale e particolare, la rendita catastale si determina tenendo conto di suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che ne accrescono qualità e utilità, escludendo macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

  • art. 1, commi 21 e 22, L. 208/2015

    La norma ha ridefinito l'oggetto della stima catastale, senza eliminare le metodologie estimative già previste per gli immobili speciali.

  • art. 1, comma 24, L. 190/2014

    Il rinvio alla circolare n. 6/T del 2012 mantiene rilevanza per le metodologie estimative catastali degli immobili speciali.

  • art. 1, comma 244, L. 190/2014

    Attribuisce valore normativo, sia pure transitorio, alle istruzioni della circolare n. 6/T/2012 per l'applicazione dell'art. 10 r.d.l. 652/1939.

  • art. 10 r.d.l. 652/1939

    Per gli immobili speciali la rendita è determinata con stima diretta, secondo criteri diretti o indiretti.

  • artt. 15-26 d.P.R. 1142/1949

    Regolano il procedimento diretto di stima catastale.

  • artt. 27-30 d.P.R. 1142/1949

    Regolano il procedimento indiretto di stima catastale, fondato sul valore di mercato o sul costo di ricostruzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Il rigetto dell'impugnazione comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 12 preleggi

    La Corte richiama i criteri ermeneutici per interpretare la riforma del vizio di motivazione nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è configurabile solo nelle ipotesi estreme di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile; non è più sindacabile la mera insufficienza della motivazione.
  • La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Nel ricorso per cassazione è indispensabile la specificità dei motivi: il ricorrente deve indicare la norma violata, il suo contenuto precettivo e il punto della sentenza che si pone in contrasto con essa.
  • Nelle controversie sul classamento catastale degli immobili a destinazione speciale, la rendita si determina secondo i criteri di stima previsti dalla disciplina catastale e dalle istruzioni tecniche recepite dall'ordinamento, tenendo conto di suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi, ma escludendo gli impianti funzionali al solo processo produttivo.
  • Per gli impianti eolici, una volta esclusi i componenti impiantistici non rilevanti ai fini catastali, la stima deve concentrarsi sui beni residui e può includere le voci di costo tecnicamente previste dalle istruzioni applicabili, come spese tecniche, oneri finanziari e profitto normale dell'imprenditore, ove coerenti con il metodo estimativo adottato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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