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Sentenza

Sentenza n. 207/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento - comunicazione di esito negativo domanda autorizzatoria prot. 21R01217 della Città di Torino, divisione risorse finanziarie – area tributi e catasto – U.O. Autorizzazioni Pubblicità perm./temp. e pubbl. aff.ni, del 12.09.2022, con la quale “in merito alla domanda prot. n. 21R01217 del 25/10/2021, volta ad ottenere l'autorizzazione a collocare” mezzo pubblicitario in via Toscanini (tra PL TEC25 TEC23) l'Amministrazione disponeva: “il rigetto dell'istanza”; - nonché degli atti tutti a detti provvedimenti antecedenti, preordinati e consequenziali e di quelli meglio indicati nell'epigrafe e nel testo del ricorso;

Giustizia amministrativa202201053

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autorizzazione alla collocazione di un cartello pubblicitario su un marciapiede di via Toscanini

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore pubblicitario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente impugnava il diniego comunale relativo alla posa di un cartello pubblicitario di 1,5 m x 2 m su un marciapiede largo 5 m. Il provvedimento richiamava l'art. 65, comma 4, del regolamento di attuazione del Codice della strada, ritenendo che la soluzione tecnica non garantisse la sicurezza della circolazione pedonale, pur riconoscendo l'applicabilità dell'art. 12, punto C.2, del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari comunale, che ammette in via generale la collocazione di impianti sui marciapiedi di larghezza superiore a 3 m, a condizione che resti uno spazio di almeno 2,50 m per il transito pedonale. La ricorrente deduceva violazione dell'art. 23 del Codice della strada, dell'art. 65 del relativo regolamento di attuazione, dell'art. 12 del regolamento comunale, difetto di motivazione e violazione dell'art. 3 della l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, mancata considerazione delle circostanze concrete, contraddittorietà e disparità di trattamento. Sosteneva che l'installazione avrebbe lasciato 3,2 m per il transito pedonale, sarebbe stata allineata a preesistenti pali della luce e non avrebbe creato pericoli, come dimostrato anche dalla presenza di cartelli analoghi in luoghi simili. Veniva inoltre dedotta l'illegittima compressione della libertà di iniziativa economica privata.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto pienamente fondato il motivo relativo al difetto di motivazione, qualificando il provvedimento come affetto da motivazione apparente. L'amministrazione aveva affermato, da un lato, che non sussistevano ostacoli derivanti dalle regole comunali quanto al luogo e alle dimensioni dell'impianto e, dall'altro, che l'installazione avrebbe compromesso la sicurezza pedonale, senza indicare alcun rischio concreto e specifico. Il generico richiamo alla sicurezza non è sufficiente: eventuali ragioni ostative riconducibili al Codice della strada devono essere riferite a profili determinati, quali dimensioni, forma, colori, disegno o ubicazione dell'impianto, idonei a creare confusione con la segnaletica, ridurne la visibilità o efficacia, arrecare disturbo agli utenti, ostacolare la circolazione delle persone invalide o abbagliare guidatori o pedoni. È stato accolto anche il motivo relativo al difetto di istruttoria e all'eccesso di potere. La ricorrente aveva documentato che il marciapiede era largo 5 m, che sarebbero rimasti 3,2 m per il passaggio pubblico, che il cartello sarebbe stato allineato ai pali della luce e che esistevano impianti analoghi in situazioni comparabili. Né il provvedimento né le difese comunali avevano dimostrato in modo circostanziato perché proprio quell'installazione avrebbe arrecato intralcio o pericolo alla circolazione pedonale. Il Comune di Torino è stato condannato al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori, a titolo di spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)

    Le limitazioni alla collocazione di impianti pubblicitari devono essere riferite a concreti profili di pericolo per la circolazione, quali la confusione con la segnaletica, la riduzione della sua visibilità o efficacia, il disturbo visivo o la distrazione degli utenti della strada.

  • art. 65, comma 4, d.P.R. 495/1992

    Il richiamo alla sicurezza della circolazione pedonale non può essere generico; l'amministrazione deve indicare le ragioni concrete per cui la specifica installazione non garantirebbe tale sicurezza.

  • art. 12, punto C.2, Piano Generale degli Impianti Pubblicitari del Comune di Torino

    La disciplina comunale ammette in via generale la collocazione di impianti pubblicitari sui marciapiedi di larghezza superiore a 3 m, purché sia garantito uno spazio di almeno 2,50 m per il transito pedonale.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento di diniego deve esporre una motivazione concreta e coerente con la situazione di fatto; il mero richiamo alla sicurezza, senza individuazione dei rischi specifici, integra motivazione apparente.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La causa è stata decisa all'esito di udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato tenuta da remoto.

Massime di principio

  • Il diniego di autorizzazione alla collocazione di un impianto pubblicitario non può fondarsi su un generico richiamo alla sicurezza della circolazione pedonale, ma deve indicare i rischi concreti e specifici derivanti dalle caratteristiche dell'impianto e dal luogo di installazione.
  • Quando la disciplina comunale ammette in via generale l'installazione di impianti pubblicitari su marciapiedi aventi determinate dimensioni e, nel caso concreto, risulta rispettata la superficie minima destinata al transito pedonale, l'amministrazione deve motivare puntualmente le eventuali ragioni ostative ulteriori desunte dal Codice della strada.
  • La motivazione di un diniego è apparente quando, pur riconoscendo il rispetto dei requisiti dimensionali e localizzativi previsti dalla disciplina comunale, l'amministrazione afferma soltanto che l'intervento comprometterebbe la sicurezza senza specificare in che modo l'impianto provocherebbe confusione con la segnaletica, riduzione della visibilità, disturbo visivo, ostacolo alla circolazione o altri pericoli concreti.
  • In presenza di elementi documentali indicativi della compatibilità dell'installazione con il luogo, quali l'ampiezza del marciapiede, lo spazio residuo per il transito, l'allineamento con strutture preesistenti e la presenza di impianti analoghi, l'amministrazione deve svolgere e rappresentare un'istruttoria circostanziata; in mancanza, il diniego è viziato da difetto di istruttoria e illogicità.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttiveMotivazione del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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