Sentenza del 02/03/2020 n. 5633 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione del classamento catastale di una unità immobiliare nel Comune di Venezia: l'Agenzia aveva attribuito la categoria D/1 (opifici ordinari) mentre la E. s.r.l. chiedeva l'iscrizione nella categoria residuale E/9 (o comunque diversa) sostenendo che l'unità costituisce parte di un unico polo integrato destinato alla gestione del ciclo dei rifiuti e che l'atto di classamento era tardivo e carente di motivazione. In primo e secondo grado il giudice di merito aveva dato ragione alla società ritenendo illegittimo il classamento dell'Agenzia (per tardività e/o per la finalità pubblica dell'attività), mentre l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazioni normative e vizi di motivazione nella qualificazione catastale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso proposti dall'Agenzia delle Entrate, censurando la decisione della CTR circa la classificazione catastale. È stata quindi accolta la doglianza dell'Agenzia (con conseguente censura della motivazione del giudice di merito). La Corte ha compensato le spese dei giudizi di merito e ha condannato il contribuente (E. s.r.l.) al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.000,00.
Norme richiamate
art. 2 commi 40, 41 e 42 del d.l. 3 ottobre 2006 n. 262 conv. in l. 24 novembre 2006 n. 286
Richiamata in relazione ai criteri di qualificazione catastale e alla disciplina vigente, invocata dalla parti ma la Corte ha posto rilievo sull'interpretazione delle categorie catastali in base alla destinazione e caratteristiche tecniche dell'immobile, non alla mera finalità pubblica dell'attività.
artt. 6 e 8 del d.P.R. 1142/1949
Norme richiamate in tema di attribuzione della categoria catastale: la Corte ne sottolinea l'applicazione corretta secondo la tipologia e la destinazione d'uso dell'immobile.
art. 23 R.D. 652/1939
Richiamato in relazione alla disciplina del catasto fabbricati: la corretta applicazione implica valutare la natura e la destinazione dell'opera, non soltanto la finalità pubblica dell'attività svolta.
art. 360 c.p.c. (motivi di ricorso per cassazione)
Usato come riferimento procedurale: la Corte ha esaminato i motivi di cassazione (violazione di legge, omessa/contraddittoria motivazione) e li ha ritenuti fondati rispetto alla qualificazione catastale resa dalla CTR.
Massime di principio
- La qualificazione catastale si determina sulla base della natura, della destinazione e delle caratteristiche tecniche dell'immobile (tipologia costruttiva e adattano a specifiche esigenze produttive), non sulla sola finalità pubblica dell'attività svolta.
- Le categorie del gruppo D (immobili a destinazione speciale) vanno applicate in conformità alle definizioni catastali: gli edifici costruiti o adattati per esigenze speciali industriali (non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni) possono rientrare nelle categorie D come D/7 o D/1 a seconda della specificità.
- La mera partecipazione pubblica nella compagine societaria o lo svolgimento di un servizio pubblico non determina automaticamente l'iscrizione in una categoria residuale (E/9) o in una categoria diversa: occorre valutare la concreta tipologia e destinazione dell'opera.
- Il giudice deve motivare espressamente il collegamento tra elementi di fatto (documentazione tecnica, visure catastali di impianti analoghi, caratteristiche costruttive) e la categoria catastale prescelta; l'omessa o contraddittoria valutazione di documenti decisivi può determinare la censura in sede di legittimità.
- Le spese processuali possono essere compensate nei gradi di merito se la decisione comporta posizioni contrastanti, ma la parte soccombente in Cassazione può essere condannata alle spese di legittimità.
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