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Ordinanza

Ordinanza n. 150/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma, previa sospensione dell’efficacia, della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 986 del 30 marzo 2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600387

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso di primo grado

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa appellante ha chiesto la riforma, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza semplificata del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 986 del 30 marzo 2026, che aveva dichiarato il ricorso di primo grado inammissibile per difetto di giurisdizione. Le censure d'appello riguardano il perimetro delle attività cosiddette aviation, come delineato dalla più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite, e quindi il corretto riparto di giurisdizione sulla controversia. L'appellante ha inoltre dedotto un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'efficacia della sentenza impugnata.

La decisione

Il CGARS ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere nel merito la sentenza né definire la questione di giurisdizione. Ha ritenuto che, per la natura delle doglianze e per le circostanze poste a base del pregiudizio grave e irreparabile, fosse necessario fissare sollecitamente l'udienza di merito. In particolare, i profili relativi al perimetro delle attività aviation, alla luce della più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite, richiedono un approfondimento nella sede di merito. È stata quindi fissata l'udienza di trattazione dell'appello per il 26 novembre 2026. Le spese della fase incidentale sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della tutela cautelare in appello.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in presenza dei presupposti cautelari, di fissare l'udienza di merito senza definire immediatamente la controversia; la misura è stata concessa esclusivamente a tale fine.

Massime di principio

  • Quando le doglianze cautelari investono una questione di giurisdizione complessa e richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice d'appello può accogliere l'istanza cautelare ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l'udienza di merito senza anticipare la decisione sulla giurisdizione.
  • La delimitazione delle attività aviation, rilevante ai fini del riparto di giurisdizione, deve essere esaminata alla luce della più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite e può richiedere una valutazione approfondita nella fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneTutela cautelare

Testo integrale

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