Cassazione Civile, Ordinanza n. 35448/2022 del 01/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una società, esercente una struttura adibita a casa di riposo, che chiedeva il risarcimento dei danni subiti per avere eseguito interventi di ristrutturazione del complesso immobiliare in esecuzione di prescrizioni contenute in una legge regionale, successivamente reputate non necessarie dalla stessa amministrazione. In primo grado il tribunale dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. La società propose poi un regolamento preventivo di giurisdizione dopo la sentenza di primo grado, ma le Sezioni Unite lo dichiararono inammissibile perché proposto dopo la decisione del giudice di merito; inoltre esclusero la conversione in ricorso ordinario, perché la sentenza di primo grado era appellabile. Successivamente la società propose appello, che la corte d'appello dichiarò inammissibile per tardività sia rispetto al termine breve, ritenuto decorrere dalla notifica del regolamento preventivo in quanto equivalente a conoscenza legale della sentenza, sia rispetto al termine lungo. Con il ricorso per cassazione la società denunciava: 1) violazione degli artt. 41, 325 e 326 c.p.c. per avere individuato il dies a quo del termine breve nella notifica del regolamento preventivo dichiarato inammissibile; 2) mancata conversione del regolamento in ricorso ordinario per cassazione, sostenendo che al momento della declaratoria di inammissibilità il termine per appello era ormai scaduto; 3) violazione dell'art. 37 c.p.c. e abuso del processo, sostenendo che il giudice, anche se privo di giurisdizione, avrebbe dovuto comunque decidere il merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza d'appello era sorretta da una duplice ratio decidendi e il ricorrente aveva censurato solo quella relativa al termine breve, lasciando intatta la ratio autonoma della tardività rispetto al termine lungo; ha comunque ribadito che, quando il giudice di primo grado abbia emesso una decisione idonea a passare in giudicato interno anche solo sulla giurisdizione, la notifica del regolamento preventivo di giurisdizione successivamente dichiarato inammissibile vale a far decorrere il termine per impugnare in appello, perché integra conoscenza legale della sentenza. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché riferito non alla sentenza impugnata ma all'ordinanza delle Sezioni Unite che aveva dichiarato inammissibile il regolamento; ha inoltre riaffermato che non è possibile convertire in ricorso ordinario per cassazione un regolamento preventivo di giurisdizione proposto contro una sentenza appellabile, e che il ricorso per cassazione per saltum presuppone l'accordo delle parti e non riguarda motivi di giurisdizione. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché, sotto la veste della critica alla giurisdizione, investiva in realtà la sentenza di primo grado e non quella d'appello, oltre a fondarsi su una lettura non corretta del principio del giudice naturale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 41 c.p.c.
regolamento preventivo di giurisdizione
non può essere proposto dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza; se proposto contro una sentenza appellabile non è convertibile in ricorso ordinario per cassazione
art. 325 c.p.c.
termine breve per l'impugnazione
decorre dalla conoscenza legale della sentenza; nel caso di specie la notifica del regolamento preventivo ha fatto decorrere il termine
art. 326 c.p.c.
decorrenza e consumazione del potere di impugnazione
richiamato in relazione alla tardività dell'appello rispetto al termine breve
art. 327 c.p.c.
termine lungo per l'impugnazione
la corte d'appello ha ritenuto tardivo l'appello anche rispetto al termine lungo
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
specificità dei motivi del ricorso per cassazione
il motivo è inammissibile se non si confronta con la sentenza impugnata e attacca un diverso provvedimento
art. 360, comma 2, c.p.c.
ricorso per cassazione per saltum
contro sentenza appellabile è ammesso solo se le parti concordano di omettere l'appello e soltanto per violazione di legge, non per motivi di giurisdizione
art. 37 c.p.c.
la censura non può essere usata per sostenere che il giudice privo di giurisdizione debba comunque decidere il merito
art. 380 bis.1 c.p.c.
trattazione in camera di consiglio
richiamato per la forma del procedimento in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- Quando la sentenza di primo grado contiene una decisione autonoma sulla giurisdizione o su altra questione processuale idonea al giudicato interno, la notifica di un regolamento preventivo di giurisdizione proposto contro quella decisione, sebbene poi dichiarato inammissibile, può integrare conoscenza legale della sentenza e far decorrere il termine breve per impugnare.
- Se la sentenza d'appello si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione è inammissibile quando non le censura tutte, poiché la ratio non impugnata è sufficiente da sola a sorreggere la decisione.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con il provvedimento effettivamente impugnato: una censura che investa un diverso provvedimento processuale è inammissibile per difetto di specificità.
- Non è consentita la conversione del regolamento preventivo di giurisdizione in ricorso ordinario per cassazione quando la sentenza di primo grado sia appellabile; il ricorso per saltum è istituto diverso e presuppone l'accordo delle parti, oltre a essere limitato a violazioni di legge.
- La doglianza sul difetto di giurisdizione non può essere trasformata in un preteso obbligo del giudice privo di giurisdizione di decidere comunque il merito della controversia.
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