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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17937/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma in appello delle condanne per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) contestando, in sintesi: nullità per il rigetto di richieste di escussione di testi a discarico nel corso della rinnovazione dibattimentale (artt. 603 e 495 c.p.p.); carenza, genericità e contraddittorietà delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia valorizzate dal giudice; insufficiente/o assente riscontro probatorio a supporto della qualificazione mafiosa e del ruolo specifico loro ascritto (in particolare la contestazione della caratterizzazione armata e della disponibilità di armi, nonché la qualifica di promotore per Cacciapuoti); violazioni nella valutazione delle aggravanti e nel mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis e art. 133 c.p.). Alcuni ricorrenti lamentavano altresì vizi motivazionali per presunta adesione acritica della Corte d'appello alla motivazione di primo grado e mancata acquisizione di prove decisive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha rigettato i motivi dedotti. In motivazione la Corte ha ritenuto i censure generiche e prive della necessaria specificità (in particolare riguardo alla prova non ammessa e alla sua presunta decisività), ha confermato la correttezza e sufficienza della valutazione svolta dal Tribunale e dalla Corte d'appello, ritenendo adeguata l'analisi delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia secondo i criteri di credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca e riscontrabilità oggettiva. La Corte ha inoltre ritenuto congrua la qualificazione del clan "Ferrara - Cacciapuoti", l'intraneità dei singoli imputati (con ruoli differenziati, ivi compreso il ruolo apicale attribuito a Luigi Cacciapuoti) e la sussistenza delle aggravanti (tra cui la disponibilità di armi desumibile da riscontri). Quanto al diritto di controprova nel contesto della rinnovazione dibattimentale, la Cassazione ha ricordato che l'ammissione di prove a discarico richiede che la parte indichi in modo specifico la rilevanza e la potenziale decisività della prova stessa; nel caso concreto tale onere non è stato assolto. Infine la valutazione della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono stati ritenuti congrui e motivati.

Norme richiamate

  • Codice penale

    Fondamento dell'imputazione: l'associazione di tipo mafioso è stata ritenuta provata sulla base di convergenti dichiarazioni di collaboratori e di riscontri; la partecipazione è valutata in termini di apporto stabile e concreto all'organizzazione

  • Codice penale

    art. 416-bis, commi 4 e 5

    Valutazione delle aggravanti (tra cui la disponibilità di armi e il ruolo apicale): la Corte ha ritenuto sufficienti i riscontri indiziari e le dichiarazioni che indicavano l'armamento e il ruolo di alcuni imputati

  • Codice di procedura penale

    La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale implica il diritto dell'imputato alla controprova, ma l'ammissione di tale prova richiede che la parte specifichi la sua rilevanza e decisività

  • Codice di procedura penale

    art. 495, commi 1 e 2; art. 190; art. 190-bis

    Discipline sull'ammissione delle prove: il giudice deve escludere prove manifestamente superflue o irrilevanti; la controprova è ammissibile nei limiti della rilevanza rispetto alla prova assunta d'ufficio

  • Codice di procedura penale

    art. 192, comma terzo; art. 238-bis

    Criteri di valutazione delle chiamate in correità e utilizzabilità di sentenze irrevocabili acquisite agli atti: il giudice mantiene autonomia valutativa e deve verificare credibilità, attendibilità e riscontri

  • D.P.R. 309/1990

    Reati di stupefacenti: le condanne per reati di droga non escludono, e possono anzi costituire riscontro, della partecipazione di un soggetto all'organizzazione mafiosa quando emerge che l'attività era svolta per conto dell'associazione

  • Codice penale

    Regole per il riconoscimento delle attenuanti generiche: dopo la modifica legislativa il solo stato di "incensuratezza" non è più sufficiente; la Corte ha ritenuto mancanti elementi positivi per concederle

  • Codice penale

    Criteri di determinazione della pena: la Corte d'appello ha motivato la determinazione della pena nel minimo edittale per la partecipazione ad associazione armata

  • Legge n. 203/1991

    Riferimento ai provvedimenti che hanno riconosciuto attenuanti ai collaboratori di giustizia come elementi presi in considerazione dal giudice per valutare la credibilità soggettiva dei dichiaranti

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione è essenziale la specificità: chi lamenta omissione o pretermessione di prove deve indicare espressamente le prove non ammesse e spiegare la loro potenziale decisività rispetto al percorso logico-giuridico della sentenza impugnata
  • La rinnovazione dibattimentale in appello dà diritto alla controprova, ma l'ammissione delle prove a discarico è soggetta alla verifica di rilevanza e non può essere automatica se la parte non esplicita l'utilità probatoria
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono reggere una condanna per associazione mafiosa se il giudice valuta positivamente la credibilità soggettiva, l'attendibilità intrinseca e riscontrabilità oggettiva (anche tramite intercettazioni, sequestri e concordanza tra dichiaranti)
  • La motivazione 'per relationem' è ammissibile: la Corte d'appello può richiamare e condividere criticamente la motivazione di primo grado purché integri e approfondisca gli aspetti contestati dalle difese
  • La disponibilità di armi come aggravante può essere desunta da elementi indiziari e riscontri contestuali (sequestri, dichiarazioni e intercettazioni) senza necessità dell'individuazione puntuale dell'arma
  • Sentenze e provvedimenti emessi in altre fasi processuali (es. riesame) non vincolano il giudice nel successivo dibattimento: il giudice resta titolare dell'autonomia valutativa e può valorizzare acquisizioni probatorie successive
  • In tema di associazione mafiosa la prova dell'intraneità non richiede un "status" formale ma la dimostrazione di un apporto stabile e concreto all'organizzazione, anche attraverso condotte ripetute e finalizzate agli scopi del sodalizio

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