Cassazione Penale, Sentenza n. 17937/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma in appello delle condanne per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) contestando, in sintesi: nullità per il rigetto di richieste di escussione di testi a discarico nel corso della rinnovazione dibattimentale (artt. 603 e 495 c.p.p.); carenza, genericità e contraddittorietà delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia valorizzate dal giudice; insufficiente/o assente riscontro probatorio a supporto della qualificazione mafiosa e del ruolo specifico loro ascritto (in particolare la contestazione della caratterizzazione armata e della disponibilità di armi, nonché la qualifica di promotore per Cacciapuoti); violazioni nella valutazione delle aggravanti e nel mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis e art. 133 c.p.). Alcuni ricorrenti lamentavano altresì vizi motivazionali per presunta adesione acritica della Corte d'appello alla motivazione di primo grado e mancata acquisizione di prove decisive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha rigettato i motivi dedotti. In motivazione la Corte ha ritenuto i censure generiche e prive della necessaria specificità (in particolare riguardo alla prova non ammessa e alla sua presunta decisività), ha confermato la correttezza e sufficienza della valutazione svolta dal Tribunale e dalla Corte d'appello, ritenendo adeguata l'analisi delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia secondo i criteri di credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca e riscontrabilità oggettiva. La Corte ha inoltre ritenuto congrua la qualificazione del clan "Ferrara - Cacciapuoti", l'intraneità dei singoli imputati (con ruoli differenziati, ivi compreso il ruolo apicale attribuito a Luigi Cacciapuoti) e la sussistenza delle aggravanti (tra cui la disponibilità di armi desumibile da riscontri). Quanto al diritto di controprova nel contesto della rinnovazione dibattimentale, la Cassazione ha ricordato che l'ammissione di prove a discarico richiede che la parte indichi in modo specifico la rilevanza e la potenziale decisività della prova stessa; nel caso concreto tale onere non è stato assolto. Infine la valutazione della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono stati ritenuti congrui e motivati.
Norme richiamate
Codice penale
Fondamento dell'imputazione: l'associazione di tipo mafioso è stata ritenuta provata sulla base di convergenti dichiarazioni di collaboratori e di riscontri; la partecipazione è valutata in termini di apporto stabile e concreto all'organizzazione
Codice penale
art. 416-bis, commi 4 e 5
Valutazione delle aggravanti (tra cui la disponibilità di armi e il ruolo apicale): la Corte ha ritenuto sufficienti i riscontri indiziari e le dichiarazioni che indicavano l'armamento e il ruolo di alcuni imputati
Codice di procedura penale
La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale implica il diritto dell'imputato alla controprova, ma l'ammissione di tale prova richiede che la parte specifichi la sua rilevanza e decisività
Codice di procedura penale
art. 495, commi 1 e 2; art. 190; art. 190-bis
Discipline sull'ammissione delle prove: il giudice deve escludere prove manifestamente superflue o irrilevanti; la controprova è ammissibile nei limiti della rilevanza rispetto alla prova assunta d'ufficio
Codice di procedura penale
art. 192, comma terzo; art. 238-bis
Criteri di valutazione delle chiamate in correità e utilizzabilità di sentenze irrevocabili acquisite agli atti: il giudice mantiene autonomia valutativa e deve verificare credibilità, attendibilità e riscontri
D.P.R. 309/1990
Reati di stupefacenti: le condanne per reati di droga non escludono, e possono anzi costituire riscontro, della partecipazione di un soggetto all'organizzazione mafiosa quando emerge che l'attività era svolta per conto dell'associazione
Codice penale
Regole per il riconoscimento delle attenuanti generiche: dopo la modifica legislativa il solo stato di "incensuratezza" non è più sufficiente; la Corte ha ritenuto mancanti elementi positivi per concederle
Codice penale
Criteri di determinazione della pena: la Corte d'appello ha motivato la determinazione della pena nel minimo edittale per la partecipazione ad associazione armata
Legge n. 203/1991
Riferimento ai provvedimenti che hanno riconosciuto attenuanti ai collaboratori di giustizia come elementi presi in considerazione dal giudice per valutare la credibilità soggettiva dei dichiaranti
Massime di principio
- Nei ricorsi per cassazione è essenziale la specificità: chi lamenta omissione o pretermessione di prove deve indicare espressamente le prove non ammesse e spiegare la loro potenziale decisività rispetto al percorso logico-giuridico della sentenza impugnata
- La rinnovazione dibattimentale in appello dà diritto alla controprova, ma l'ammissione delle prove a discarico è soggetta alla verifica di rilevanza e non può essere automatica se la parte non esplicita l'utilità probatoria
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono reggere una condanna per associazione mafiosa se il giudice valuta positivamente la credibilità soggettiva, l'attendibilità intrinseca e riscontrabilità oggettiva (anche tramite intercettazioni, sequestri e concordanza tra dichiaranti)
- La motivazione 'per relationem' è ammissibile: la Corte d'appello può richiamare e condividere criticamente la motivazione di primo grado purché integri e approfondisca gli aspetti contestati dalle difese
- La disponibilità di armi come aggravante può essere desunta da elementi indiziari e riscontri contestuali (sequestri, dichiarazioni e intercettazioni) senza necessità dell'individuazione puntuale dell'arma
- Sentenze e provvedimenti emessi in altre fasi processuali (es. riesame) non vincolano il giudice nel successivo dibattimento: il giudice resta titolare dell'autonomia valutativa e può valorizzare acquisizioni probatorie successive
- In tema di associazione mafiosa la prova dell'intraneità non richiede un "status" formale ma la dimostrazione di un apporto stabile e concreto all'organizzazione, anche attraverso condotte ripetute e finalizzate agli scopi del sodalizio
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