Cassazione Civile, Ordinanza n. 33830/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa per l’anno d’imposta 2009 a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973. Aveva sostenuto, in via preliminare, la decadenza dell’Ufficio dal potere accertativo e, nel merito, aveva contestato il disconoscimento della detrazione fiscale prevista dall’art. 9, comma 2, l. n. 448 del 2001 per l’acquisto di un immobile nel 2005. La tesi del contribuente era che la detrazione spettasse anche se i lavori di ristrutturazione erano stati eseguiti da un’impresa diversa da quella che aveva poi alienato l’immobile, e che comunque l’Amministrazione fosse decaduta dal potere di recupero. La CTR aveva accolto l’appello dell’Ufficio sul merito, ritenendo necessaria la coincidenza tra impresa esecutrice dei lavori e impresa alienante, e aveva respinto l’appello incidentale del contribuente sulla decadenza. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 9, comma 2, l. n. 448 del 2001, degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. e del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo sia l’erronea interpretazione restrittiva della norma agevolativa, sia l’esistenza di giudicato esterno; 2) violazione degli artt. 43 e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 24 Cost., censurando il rigetto dell’eccezione di decadenza dell’Ufficio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha escluso anzitutto il giudicato esterno: quanto alla prima sentenza richiamata, perché resa tra soggetti diversi e quindi priva di efficacia soggettiva verso l’odierna controversia; quanto alla seconda, perché prodotta senza prova del passaggio in giudicato. Ha poi ritenuto infondato il motivo sulla decadenza, affermando che, quando si contesta un componente di reddito a efficacia pluriennale per il suo presupposto costitutivo, il termine di decadenza va riferito alla dichiarazione in cui il singolo rateo è indicato, non a quella del periodo in cui il componente è maturato. È invece stata ritenuta fondata la censura sul merito: la detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta anche se l’impresa di costruzione o ristrutturazione che successivamente aliena l’immobile ha eseguito i lavori tramite appalto a terzi, poiché la norma non richiede che la medesima impresa esegua materialmente i lavori. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso del contribuente. Ha compensato integralmente le spese dei gradi di merito e condannato l’Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 9, comma 2, l. 28 dicembre 2001, n. 448
La detrazione agevolativa per il recupero del patrimonio edilizio spetta anche quando l’impresa di costruzione o ristrutturazione che aliena l’immobile abbia eseguito i lavori tramite terzi; non è richiesto che la stessa impresa abbia materialmente svolto gli interventi.
art. 16-bis T.U.I.R.
Norma di identico tenore richiamata come conferma della lettura estensiva della detrazione per interventi edilizi, applicabile alla fattispecie ratione temporis in quanto antecedente o comunque coerente con il testo originario.
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il controllo formale è stato ritenuto utilizzabile nel caso di contestazione relativa al rateo di una detrazione pluriennale; la doglianza di decadenza è stata però respinta sulla base del diverso termine di decadenza applicabile alle annualità in cui i ratei sono esposti.
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
In presenza di un componente di reddito a efficacia pluriennale, la decadenza dell’Amministrazione si valuta con riferimento alla dichiarazione in cui il singolo rateo è indicato, non a quella del periodo di maturazione originaria del componente.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulla decadenza; la Corte non ne fa applicazione autonoma, ritenendo infondata la doglianza sul punto.
art. 324 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione al giudicato esterno; la Corte ne esclude l’applicazione nel caso concreto per difetto di prova del passaggio in giudicato della sentenza richiamata.
art. 2909 c.c.
Il giudicato ha efficacia soggettiva limitata alle parti del processo, ai soggetti che vi abbiano potuto intervenire e ai loro successori; non può estendersi a un giudizio tra parti diverse.
art. 124 disp. att. c.p.c.
La parte che eccepisce il giudicato esterno deve produrre la sentenza esterna munita dell’attestazione idonea a dimostrarne il passaggio in giudicato.
art. 384 c.p.c.
La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ha deciso la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- La detrazione fiscale per interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta anche quando l’impresa alienante abbia affidato a terzi l’esecuzione materiale dei lavori: la norma non richiede la coincidenza tra soggetto che ristruttura materialmente e soggetto che poi vende l’immobile.
- Nell’interpretazione delle agevolazioni fiscali, non è consentita una lettura restrittiva che introduca requisiti ulteriori non previsti dal testo normativo, specie se tale lettura contrasta con la ratio di favorire il recupero edilizio e la circolazione immobiliare.
- Il giudicato esterno può essere opposto solo se si prova non solo l’esistenza della decisione, ma anche il suo passaggio in giudicato; la mera produzione della sentenza non è sufficiente.
- L’efficacia soggettiva del giudicato è limitata alle parti del processo, a chi vi sia stato posto in condizione di intervenire e ai successori, sicché una pronuncia resa in altra controversia tra soggetti diversi non vincola il giudice del nuovo processo.
- Quando si contesta un componente di reddito a efficacia pluriennale, il termine di decadenza dell’Amministrazione va riferito alla dichiarazione in cui è esposto il singolo rateo, non al periodo di imposta in cui il componente è sorto originariamente.
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