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Sentenza

Sentenza n. 1189/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501853

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale Ordinario di Padova, sezione lavoro, n. 696/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Padova, sezione lavoro, n. 696/2024, chiedendo l’esecuzione dell’obbligo di pagamento posto a carico dell’amministrazione. Nelle more della decisione, il ricorrente ha comunicato che il Ministero aveva corrisposto la somma dovuta in forza della sentenza, chiedendo la conseguente definizione del giudizio e la condanna alle spese, poiché il pagamento era intervenuto soltanto durante la pendenza del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa creditoria del ricorrente mediante il pagamento intervenuto in corso di causa. Quanto alle spese, ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo che il pagamento sopravvenuto non eliminasse la necessità di imputare al Ministero le conseguenze della precedente mancata esecuzione spontanea del giudicato. Le spese sono state dichiarate non ripetibili per metà, mentre il Ministero è stato condannato a rimborsare al ricorrente la restante metà, liquidata in 400 euro, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato; il giudizio è stato definito per sopravvenuto soddisfacimento della pretesa.

Massime di principio

  • Quando, nelle more di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione adempie integralmente all’obbligo derivante dal giudicato, il giudice dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuto soddisfacimento della pretesa.
  • Il pagamento intervenuto durante il giudizio di ottemperanza non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, potendo l’amministrazione essere condannata al rimborso delle spese se l’adempimento tardivo è stato determinato dalla pendenza del giudizio.
  • In caso di definizione amministrativa della controversia e di mancata costituzione dell’amministrazione intimata, il giudice può dichiarare non ripetibili una parte delle spese e porre a carico dell’amministrazione la restante parte, tenendo conto delle concrete modalità di definizione della lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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