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Sentenza

Sentenza n. 1342/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'accertamento del diritto di accedere agli atti della procedura concorsuale PNRR (DD 2939/2025) per la classe di concorso A028, con conseguente ordine di esibizione della documentazione richiesta.

Giustizia amministrativa202600615

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego o mancata ostensione della documentazione relativa alla procedura concorsuale PNRR per la classe di concorso A028

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., domanda di accertamento del diritto di accesso alla documentazione detenuta dal Ministero e richiesta con istanza del 24 marzo 2026, relativa alla procedura concorsuale PNRR per la classe di concorso A028, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Dopo la proposizione del ricorso, avvenuta il 24 aprile 2026, l’amministrazione ha consentito il 30 aprile 2026 l’accesso integrale a tutta la documentazione richiesta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la piena ostensione della documentazione aveva soddisfatto integralmente la pretesa sostanziale azionata. Ha posto le spese di lite a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, poiché l’accesso è stato assicurato solo dopo la proposizione del ricorso. Il Ministero è stato condannato a rifondere al ricorrente 2.000 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina l’azione giudiziale in materia di accesso ai documenti amministrativi.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa sostanziale azionata sia stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un ricorso per l’accesso, l’amministrazione ostende integralmente la documentazione richiesta, la pretesa sostanziale del ricorrente deve ritenersi pienamente soddisfatta e il giudizio va definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L’ostensione intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso non esclude la soccombenza virtuale dell’amministrazione, alla quale possono essere poste le spese di lite se il ricorso è stato reso necessario dalla precedente mancata soddisfazione dell’istanza di accesso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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