Sentenza n. 2022/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota regionale che ha escluso i presupposti per l’esercizio dei poteri sostitutivi sulla domanda di permesso di costruire, preavviso comunale di rigetto e precedente comunicazione interlocutoria
Esito
Favorevole al resistente (regione e comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, proprietaria di un terreno di circa 23.000 mq in località Capo Colonna, aveva presentato il 10 aprile 2024 una nuova istanza di permesso di costruire, dopo la scadenza del precedente titolo del 2009 senza realizzazione delle opere. A fronte della mancata decisione comunale, aveva sollecitato la Regione all’esercizio dei poteri sostitutivi; la Regione, dopo che il Comune aveva inviato un preavviso di rigetto, ha escluso che sussistesse inerzia. Con un unico motivo la ricorrente ha sostenuto che il ritardo comunale nell’adozione e approvazione degli strumenti urbanistici, in particolare del Piano Strutturale Comunale e dei Piani Paesaggistici d’Ambito, imponesse l’intervento sostitutivo regionale ai sensi della legislazione urbanistica calabrese e dell’art. 73 l.r. n. 19/2002. Ha inoltre dedotto violazione dell’art. 97 Cost., lamentando che l’insufficienza organizzativa degli uffici comunali fosse stata riversata sulla richiedente, cui erano state imputate carenze e imprecisioni documentali. Ha impugnato anche il preavviso comunale e una precedente nota interlocutoria. In corso di causa ha riferito dell’adozione del nuovo Piano Strutturale Comunale e ha sostenuto che l’accoglimento avrebbe potuto incidere sul relativo iter di approvazione.
La decisione
Il TAR ha definito il ricorso dichiarandolo in parte inammissibile e in parte respingendolo. Ha respinto la censura relativa al diniego regionale di attivare il potere sostitutivo sulla domanda di permesso di costruire: la società aveva sollecitato tale intervento e la Regione aveva risposto escludendo l’inerzia comunale, valutazione che non è stata specificamente contestata. Le argomentazioni sull’inerzia del Comune nell’adozione degli strumenti urbanistici riguardavano invece un diverso potere sostitutivo, mai richiesto in sede amministrativa e non esaminato dalla nota regionale impugnata. Ha dichiarato inammissibile l’impugnazione degli atti comunali: il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 è endoprocedimentale e non autonomamente impugnabile, mentre le relative ragioni potranno essere contestate impugnando l’eventuale provvedimento finale; la comunicazione interlocutoria del 24 gennaio 2024 non è a sua volta impugnabile. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di ciascuna amministrazione, liquidate in 4.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Ebbene, il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241, è un atto endoprocedimentale non impugnabile autonomamente. È poi l’impugnazione del provvedimento finale che può includere le contestazioni sulle ragioni ostative comunicate con il preavviso (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 giugno 2025, n. 5051).
Il preavviso di rigetto è un atto endoprocedimentale non autonomamente impugnabile; le ragioni ostative in esso comunicate possono essere contestate impugnando il provvedimento finale.
Massime di principio
- Il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990, in quanto atto endoprocedimentale, non è autonomamente impugnabile; le contestazioni sulle ragioni ostative da esso comunicate possono essere proposte contro il successivo provvedimento finale.
- La legittimità di un provvedimento regionale che nega l’esercizio del potere sostitutivo va valutata in relazione alla specifica istanza presentata e al potere sostitutivo in essa richiesto: censure riferite a un diverso potere, mai sollecitato in sede amministrativa e non trattato nell’atto impugnato, non contestano la valutazione effettivamente compiuta dall’amministrazione.
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