Cassazione Penale, Sentenza n. 28233/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato aveva chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale per espiare la pena di 1 anno e 10 mesi di reclusione inflitta con sentenza irrevocabile per un reato tributario. Il Tribunale di sorveglianza di Brescia aveva respinto l'istanza. Con il ricorso per cassazione il difensore deduceva, con un primo motivo, violazione di legge per il rigetto del rinvio dell'udienza camerale chiesto per legittimo impedimento a comparire per ragioni di salute: il ricorrente sosteneva di vivere in Messico e di essere affetto da ipossiemia/pneumotorace, condizione che gli impediva il viaggio aereo, mentre il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto possibile lo spostamento con altri mezzi. Con un secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della misura alternativa, sostenendo di aver conservato la residenza in provincia di Bergamo, di avere ancora interessi familiari in Italia e di voler rientrare, come mostrato dall'acquisto di un biglietto aereo per la prima udienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'impedimento dedotto non era assoluto: il divieto sanitario riguardava solo i voli superiori a tre ore e non escludeva in sé la possibilità di raggiungere l'Italia con modalità di viaggio alternative o articolate in tappe intermedie. Inoltre, il giudice deve poter verificare il dedotto impedimento di salute; nel caso concreto ciò non era possibile perché il ricorrente si era stabilmente trasferito all'estero e faceva pervenire certificazioni mediche da un luogo di non agevole controllo per il Tribunale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché le risultanze istruttorie mostravano che il condannato dimorava stabilmente in Messico e aveva anche attività lavorativa lì; la mera conservazione della residenza anagrafica e di un'abitazione in Italia non bastava a integrare la doppia prognosi favorevole richiesta per l'affidamento in prova ex artt. 47 e 47-ter ord. pen.
Norme richiamate
art. 656, comma 5, c.p.p.
richiamato per indicare l'emissione dell'ordine di esecuzione della pena dopo l'irrevocabilità della condanna
l. 21 novembre 1967, n. 1185, art. 1
ogni cittadino è libero, salvi gli obblighi di legge, di uscire dal territorio della Repubblica, valendosi di passaporto o di documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, e di rientrarvi
richiamata per evidenziare la libertà di espatrio, ma nei limiti degli obblighi di legge
l. 21 novembre 1967, n. 1185, art. 3, comma 1, lett. d)
divieto per coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda
richiamata per affermare che chi deve espiare una pena detentiva non può espatriare senza le necessarie autorizzazioni
art. 47 ord. pen.
richiamato come base della valutazione prognostica per l'affidamento in prova al servizio sociale
art. 47-ter ord. pen.
richiamato come parametro della doppia prognosi favorevole per la concessione della misura alternativa
art. 616, comma 1, c.p.p.
richiamato per la condanna del ricorrente alle spese processuali
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
richiamato per l'omissione delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- L'impedimento a comparire per ragioni di salute è processualmente rilevante solo se assoluto, effettivo e non riducibile a una mera maggiore difficoltà o scomodità del viaggio.
- Chi invoca un legittimo impedimento per motivi sanitari deve porre il giudice nelle condizioni di verificare la sua effettiva sussistenza; se la condotta dell'interessato rende impossibile il controllo giudiziale, l'istanza può essere respinta.
- Nel giudizio di legittimità su una decisione in rito, la Corte può prescindere dalla motivazione del giudice di merito e verificare direttamente la correttezza giuridica dei presupposti della decisione anche accedendo agli atti.
- Ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, la mera conservazione della residenza anagrafica o di un'abitazione in Italia non è di per sé sufficiente se le risultanze istruttorie dimostrano una stabile dimora e attività lavorativa all'estero, mancando la doppia prognosi positiva richiesta dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27994/2026 del 24/07/2026
- Sentenza penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27995/2026 del 24/07/2026
- Sentenza penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27996/2026 del 24/07/2026
- Sentenza penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27997/2026 del 24/07/2026
- Sentenza penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27998/2026 del 24/07/2026
- Sentenza penale · 24 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 27999/2026 del 24/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →