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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08440/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (controparte)

La controversia

La vicenda riguarda un'istanza di correzione di errore materiale riferita a una precedente ordinanza della Cassazione che aveva dichiarato estinto, per rinuncia del ricorrente, un regolamento di competenza e lo aveva condannato alle spese in favore delle controparti, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il richiedente sosteneva che la Corte avesse errato nel liquidare le spese anche in favore di una parte che, a suo dire, non era controricorrente perché non avrebbe ricevuto la notificazione dell'istanza di regolamento di competenza e quindi non avrebbe potuto validamente opporsi alla rinuncia. Chiedeva dunque di eliminare o rettificare la condanna alle spese. La difesa avversaria ha invece aderito alle conclusioni del Pubblico ministero per l'inammissibilità dell'istanza. La Corte ha esaminato la questione chiarendo che non vi era un vero errore materiale da correggere: la condanna alle spese era corretta perché una delle controparti aveva chiesto il rigetto o l'inammissibilità del regolamento e non aveva accettato la rinuncia; inoltre, la mancata notificazione dell'istanza non impediva comunque alla parte di partecipare al procedimento e di opporsi alla rinuncia, con conseguente legittimità della condanna del rinunciante alle spese ex art. 391, comma 2, c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di correzione dell'errore materiale. Ha ritenuto corretta l'originaria statuizione sulle spese contenuta nell'ordinanza n. 8363/2024, osservando che non sussisteva alcuna incoerenza tra volontà giudiziale e formulazione del provvedimento. Ha inoltre affermato che la parte non notificata del regolamento di competenza, se non aderente, poteva comunque intervenire nel procedimento mediante memoria e opporsi alla rinuncia, con effetti sulla regolazione delle spese. Non è stata disposta la liquidazione delle spese del procedimento di correzione, richiamando la natura sostanzialmente amministrativa del relativo rito.

Norme richiamate

  • art. 47 c.p.c.

    comma 2; comma 5; ultimo comma

    Il ricorso per regolamento di competenza deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito; la notificazione serve a consentire la partecipazione delle parti all'impugnazione. Anche la parte non notificata, se non aderente, può comunque depositare memoria nel termine previsto per interloquire nel procedimento.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia all'impugnazione, se non accettata dalle controparti, comporta la condanna del rinunciante alle spese.

  • art. 331 c.p.c.

    Richiamato a sostegno del principio di unitarietà e unicità dell'accertamento processuale e della partecipazione delle parti alle fasi dell'impugnazione nei casi di cause inscindibili.

  • art. 332 c.p.c.

    Richiamato a sostegno del principio che, nelle cause scindibili, l'impugnazione deve essere portata a conoscenza delle altre parti per consentirne la partecipazione al giudizio.

  • artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c.

    Il procedimento di correzione degli errori materiali ha natura sostanzialmente amministrativa e non comporta, in caso di contrasto tra le parti, una situazione di soccombenza tale da giustificare la liquidazione delle spese.

  • art. 91 c.p.c.

    Non è applicabile la condanna alle spese nel procedimento di correzione degli errori materiali, perché in esso non si configura una vera soccombenza.

Massime di principio

  • L'errore materiale correggibile ricorre solo quando vi sia difformità tra la volontà decisoria effettivamente formata e la sua esteriorizzazione nel provvedimento; non è ammissibile usare il procedimento di correzione per rimettere in discussione il contenuto sostanziale della decisione.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali la Corte può intervenire d'ufficio, purché sia stato instaurato il contraddittorio e sussistano i presupposti dell'emenda.
  • Nel regolamento di competenza, la mancata notificazione del ricorso a una parte non aderente non priva automaticamente tale parte della possibilità di partecipare al procedimento e di opporsi alla rinuncia mediante memoria, secondo la disciplina dell'art. 47 c.p.c. interpretata alla luce del principio generale di partecipazione delle parti all'impugnazione.
  • La non accettazione della rinuncia all'impugnazione da parte della controparte consente la condanna del rinunciante alle spese del giudizio, anche nel regolamento di competenza.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali non vi è, di regola, una soccombenza in senso tecnico e quindi non si procede alla liquidazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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